Che cosa copre davvero una polizza per amministratori

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E soprattutto che cosa non copre — perché è lì che stanno le sorprese.

Aggiornato a settembre 2026

Chi amministra una società risponde con il proprio patrimonio personale. Non è un modo di dire: gli artt. 2392 e seguenti del Codice civile prevedono l’azione di responsabilità della società, quella dei creditori sociali e quella del singolo socio o terzo danneggiato, e quando arrivano non arrivano mai da sole.

Da qui la domanda che mi fanno spesso: mi assicuro? La risposta è quasi sempre sì. Ma prima conviene capire che cosa si sta comprando, perché queste polizze coprono meno di quanto la gente creda e in un momento diverso da quello che immagina.

Le quattro cose diverse che vengono chiamate «assicurazione dell’amministratore»

La D&O (Directors and Officers) copre la responsabilità civile dell’amministratore per errori commessi nell’esercizio delle funzioni, e — parte spesso più importante della prima — le spese legali per difendersi. È quella che serve davvero, perché il costo di una difesa arriva prima e più sicuramente di qualsiasi condanna.

La polizza infortuni professionali copre l’amministratore che si fa male lavorando o in trasferta. Non c’entra con la responsabilità: c’entra con la persona.

La key man non protegge l’amministratore, protegge la società dalla sua perdita: è una temporanea caso morte o invalidità con beneficiaria l’azienda, e serve a coprire il buco che si aprirebbe se la persona attorno a cui gira tutto sparisse da un giorno all’altro. Nelle imprese familiari è quella che manca più spesso ed è quella che servirebbe di più.

La tutela legale copre le spese di assistenza in senso ampio e va guardata insieme alla D&O, non al posto.

Il punto che quasi nessuno controlla

Le polizze D&O sono quasi sempre scritte «a richiesta fatta»: coprono le richieste di risarcimento che arrivano mentre la polizza è in vigore, non i fatti accaduti in quel periodo. Tradotto: se lasci l’incarico e disdici la polizza, e due anni dopo arriva un’azione di responsabilità per una decisione presa quando eri in carica, non sei coperto.

È per questo che esistono le clausole di postuma — la copertura che continua per un certo numero di anni dopo la cessazione. Vanno contrattate prima, costano poco e sono la differenza fra una polizza che serve e una che ti lascia scoperto proprio nel momento in cui serviva.

E il punto che nessuna polizza risolve

Una D&O copre l’errore. Non copre — o copre molto peggio — l’omissione strutturale: non aver fatto quello che la legge ti chiedeva di fare.

Se l’impresa entra in difficoltà, il primo terreno su cui si valuta la responsabilità degli amministratori è l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile che l’art. 2086 co. 2 del Codice civile chiede a chi gestisce. Non aver mai misurato gli indicatori, non aver mai messo per iscritto una decisione, non avere una traccia di ciò che si sapeva e quando: quella non è una disavventura assicurabile, è una condotta.

Le compagnie, del resto, se ne sono accorte prima dei clienti: nei questionari assuntivi le domande sulla governance e sul controllo di gestione sono aumentate, e incidono sul premio e sulle esclusioni. Un’impresa che presidia i propri assetti si assicura anche meglio.

Sul trattamento fiscale, in breve

I premi pagati dalla società per una polizza stipulata nel proprio interesse sono deducibili come costo, e non costituiscono reddito per l’amministratore. Il quadro cambia se il beneficiario è l’amministratore in proprio: lì il premio può assumere natura di compenso in natura, con le conseguenze del caso. È una distinzione che si decide leggendo il contratto, non il preventivo — e va guardata prima di firmare.

In due righe

La D&O serve soprattutto per le spese legali, copre le richieste ricevute mentre è in vigore e non i fatti del periodo: senza clausola di postuma lascia scoperto chi ha lasciato l’incarico. E nessuna polizza copre il non aver fatto quello che la legge chiedeva.

Norme citate

  • artt. 2392, 2393, 2394 c.c. — azioni di responsabilità
  • art. 2086 co. 2 c.c. — assetti adeguati

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