Per comprarla bisogna sapere che cosa possiedi e dove sta. È il motivo per cui quasi nessuno riesce a farla in fretta.
Aggiornato a settembre 2026
L’obbligo di assicurare i danni da catastrofi naturali è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2024 (l. 213/2023, art. 1 co. 101 e seguenti) e riguarda le imprese con sede o beni in Italia iscritte al registro delle imprese. Le imprese agricole ne sono escluse: hanno un sistema loro.
Le date di partenza sono slittate più volte e sono state scaglionate per dimensione: grandi imprese nella prima metà del 2025, medie dall’autunno 2025, piccole e micro dall’inizio del 2026, con ulteriori proroghe per alcuni settori. Prima di regolarti sulle date, verifica quella aggiornata per la tua categoria: è la parte della norma che è cambiata più spesso.
Che cosa va assicurato, e perché è qui che ci si blocca
La copertura riguarda i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali — le stesse voci che stanno nelle immobilizzazioni materiali del tuo stato patrimoniale. Gli eventi coperti sono definiti dal decreto attuativo (D.M. 30 gennaio 2025, n. 18): sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane.
Sembra semplice finché non si prova a farlo. Per chiedere un preventivo serio bisogna saper dire, per ciascun bene: che cos’è, quanto vale oggi, e dove si trova fisicamente. E qui succede quello che succede in quasi tutte le aziende che seguo: il libro cespiti dice una cosa, il magazzino ne dice un’altra, un capannone è stato ampliato e nessuno ha aggiornato il valore, un macchinario venduto tre anni fa è ancora iscritto, e nessuno sa con precisione a quale indirizzo stiano le attrezzature del secondo deposito.
La polizza non è il lavoro. Il lavoro è l’inventario che serve per comprarla.
Che cosa succede se non la si fa
Va detto con precisione, perché in giro si sente di tutto: non è prevista una sanzione amministrativa diretta per l’impresa che non si assicura. Le conseguenze sono di altro tipo, e sono tre.
- Gli aiuti pubblici. Della mancata copertura si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni — anche quelli non collegati a una calamità.
- Il ristoro dopo l’evento. Chi non si è assicurato rischia di restare fuori, o quasi, dagli interventi pubblici quando il danno è già successo.
- La banca. Un attivo immobilizzato rilevante e non coperto è un fattore che pesa nella valutazione del merito creditizio, e comincia a comparire nelle domande degli istituti.
Sommate, valgono più di una multa. E la terza arriva per prima.
Perché lo tratto come un tema di assetti e non di assicurazioni
Perché la domanda che l’obbligo pone all’imprenditore — che cosa possiedo, quanto vale, dove sta, e che cosa succede all’impresa se domani non c’è più — è esattamente la domanda dell’analisi dei rischi. La legge, per una volta, obbliga a farsela.
Chi ha già un controllo di gestione ordinato la risolve in mezza giornata. Chi non ce l’ha scoprirà, cercando i dati per la polizza, tutta una serie di cose che non tornavano da anni — e quella scoperta, francamente, vale più della polizza.
Come si comincia
Con il libro cespiti e una mattinata. Si allinea l’elenco a quello che c’è davvero, si aggiornano i valori, si separano i beni per ubicazione. Da lì il preventivo diventa una richiesta seria invece che un numero buttato lì — e le compagnie, a parità di rischio, non fanno lo stesso prezzo a chi porta un elenco ordinato e a chi porta un bilancio.
In due righe
L’obbligo esiste, le scadenze sono scaglionate per dimensione e sono cambiate spesso, e non c’è una multa diretta: si perde l’accesso agli aiuti pubblici e si peggiora davanti alla banca. La parte difficile non è la polizza, è sapere che cosa possiedi e dove.
Norme citate
- art. 1 co. 101 ss. l. 213/2023
- D.M. 30 gennaio 2025, n. 18
