Niente più autofattura, niente più versamento dell’IVA. Chi segue la vecchia procedura oggi sbaglia.
Aggiornato a settembre 2026
Chi riceve una fattura elettronica sbagliata non può correggerla: il documento è del fornitore, non tuo. Quello che puoi — e in certi casi devi — fare è un’altra cosa, ed è cambiata da poco.
Primo passo, sempre lo stesso: telefonare
Nella grande maggioranza dei casi l’errore è una distrazione. Si segnala al fornitore, che emette una nota di variazione a storno (art. 26 del d.P.R. 633/1972) e una fattura nuova corretta. Finisce lì, e finisce bene.
Vale la pena insistere su questo punto perché è il più disatteso: la procedura di regolarizzazione presuppone che tu abbia prima segnalato l’errore a chi l’ha fatto. Non è una cortesia, è il presupposto.
Se non si trova un accordo
Le situazioni sono sostanzialmente tre, e vanno trattate in modo diverso.
L’operazione non esiste. Né oggettivamente — la merce o il servizio non ci sono stati — né soggettivamente, perché chi ha fatturato non è chi ha fornito. Qui va chiesta l’eliminazione integrale del documento con nota di credito, e la fattura non va registrata nei registri IVA: manca il rapporto giuridico sottostante.
L’imposta è sbagliata in meno. È il caso dell’operazione trattata come esclusa, non imponibile o esente quando invece era imponibile, o dell’aliquota applicata più bassa di quella dovuta. Qui scatta l’obbligo di regolarizzare.
L’errore non tocca l’imposta. Un indirizzo sbagliato, una descrizione imprecisa, un riferimento d’ordine errato: si chiede la correzione, ma non c’è nulla da regolarizzare.
Che cosa è cambiato, e perché la vecchia procedura oggi è sbagliata
Fino al 31 agosto 2024 chi riceveva una fattura irregolare doveva, entro trenta giorni, emettere un’autofattura (il tipo documento TD20), versare la maggiore imposta e rischiava una sanzione pari al 100% dell’imposta stessa. È la procedura che si trova ancora scritta in mezza Internet.
Il D.Lgs. 87/2024 ha riscritto l’art. 6 co. 8 del D.Lgs. 471/1997, e dal 1° settembre 2024 la sostanza è diversa:
- si trasmette all’Agenzia delle Entrate una comunicazione, non un’autofattura;
- il termine è di novanta giorni;
- non si versa più l’imposta e la comunicazione non dà diritto a detrazione: è una segnalazione, non una regolarizzazione a proprie spese;
- chi non la fa rischia una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Dal 1° aprile 2025 la comunicazione si trasmette con il tipo documento TD29.
Perché è un cambiamento che conviene conoscere
Perché ribalta la logica. Prima il cliente che riceveva una fattura sbagliata veniva trattato, di fatto, come corresponsabile: pagava lui l’imposta che il fornitore non aveva applicato, e rischiava una sanzione pari all’intero tributo. Adesso il suo obbligo è informare, e la responsabilità sostanziale resta dove è sempre stata, cioè in capo a chi ha emesso il documento.
Chi in azienda registra le fatture passive dovrebbe saperlo, perché la differenza pratica è grossa: novanta giorni invece di trenta, e nessun esborso.
Nota per il lettore che aveva già letto questa pagina. La versione precedente, del 2020, descriveva la procedura con autofattura, versamento dell’imposta e sanzione del 100%. Era corretta allora e non lo è più dal 1° settembre 2024. La pagina è stata riscritta.
In due righe
Prima si telefona al fornitore e si chiede la nota di variazione. Se non basta, dal 1° settembre 2024 si invia una comunicazione all’Agenzia entro novanta giorni — con il codice TD29 — senza autofattura e senza versare l’imposta. Chi non la manda rischia il 70%, minimo 250 euro.
Norme citate
- art. 6 co. 8 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024
- art. 26 d.P.R. 633/1972 — note di variazione
- Tipo documento TD29, in uso dal 1° aprile 2025
