È l’equivoco che ha lasciato scoperte migliaia di imprese per vent’anni. E dal 2019 c’è un motivo in più per non commetterlo.
Aggiornato a settembre 2026
Quando parlo di D.Lgs. 231/2001 con un imprenditore, nove volte su dieci ricevo la stessa risposta: «ma io con gli enti pubblici non ci lavoro».
È un equivoco che ha una storia precisa. Nel 2001 il decreto puniva due sole famiglie di reati — la truffa e l’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 24) e la corruzione (art. 25) — e da lì si è diffusa l’idea che riguardasse solo chi ha rapporti diretti con la Pubblica amministrazione. Per anni, di conseguenza, del 231 ci si è un po’ dimenticati.
Quel decreto oggi non esiste più. Il catalogo dei reati che fanno scattare la responsabilità dell’ente si è allargato per vent’anni, un pezzo alla volta, e adesso comprende fra le altre cose gli infortuni sul lavoro (art. 25-septies, dal 2007), i reati ambientali (art. 25-undecies, dal 2011) e — questa è la novità che interessa quasi tutti — i reati tributari, entrati con l’art. 25-quinquiesdecies nel 2019.
Tradotto: la dichiarazione fraudolenta di un’impresa che non ha mai visto un ente pubblico in vita sua può oggi far condannare l’impresa stessa, non solo chi l’ha firmata.
Che cosa rischia l’impresa, che è cosa diversa da quello che rischia l’amministratore
È il punto che si fatica di più a far passare, perché siamo abituati all’idea che a rispondere sia sempre una persona.
Qui no. La relazione ministeriale al decreto lo definisce un tertium genus, qualcosa che «coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo». In pratica: accanto al processo penale a carico della persona che ha commesso il reato se ne apre un secondo, a carico dell’ente. E le sanzioni per l’ente non sono solo pecuniarie — ci sono le misure interdittive, che possono arrivare al divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, alla sospensione di autorizzazioni, fino all’interdizione dall’attività.
Per un’impresa che vive di commesse o di autorizzazioni, questa è una sanzione che vale più della multa.
Quando l’ente risponde
Perché scatti la responsabilità dell’ente devono ricorrere tre condizioni insieme (art. 5):
- è stato commesso uno dei reati elencati nel decreto;
- è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente — non serve che l’ente ci abbia guadagnato davvero, basta che il reato sia stato commesso guardando al suo interesse;
- l’autore è una persona che ha funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione — oppure che di fatto gestisce e controlla l’ente — o è un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di questi.
L’ultima riga è quella che sorprende: risponde l’ente anche quando il reato lo commette un dipendente. Anzi, quello è il caso più frequente.
La via d’uscita, e perché non è un documento
Gli artt. 6 e 7 del decreto prevedono che l’ente non risponda se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati di quella specie, e di aver affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul suo funzionamento.
Le parole che contano sono «efficacemente attuato» e «idoneo». Un Modello acquistato, stampato e messo in un raccoglitore non è nessuna delle due cose, e in giudizio si vede subito: si guarda se le procedure erano conosciute, se qualcuno le applicava, se l’organismo di vigilanza si è mai riunito e che cosa ha scritto nei suoi verbali.
È un lavoro che parte dall’unica domanda che conta: dove, in questa impresa, un reato è concretamente possibile? Si guardano i processi uno per uno, si vede chi decide, chi controlla, chi firma, dove i controlli si sovrappongono e dove invece nessuno guarda. Poi si scrivono le procedure, che non servono all’ispettore: servono perché una decisione presa una volta continui a valere anche quando chi l’ha presa non è nella stanza.
La cosa che nessuno collega
Quella mappa dei rischi e quelle procedure sono esattamente ciò che serve per gli adeguati assetti che l’art. 2086 co. 2 c.c. chiede a chi amministra una società.
Il metodo è lo stesso: si guardano i processi e ci si chiede che cosa può andare storto, chi se ne accorgerebbe e quando. Cambia solo la cosa che si cerca — lì il rischio di reato, qui il rischio per la continuità dell’impresa.
Chi ha già un Modello 231 ha quindi metà del lavoro sugli assetti già fatta, e quasi sempre non lo sa. Chi non ce l’ha e comincia dagli assetti si troverà, il giorno in cui il 231 gli servirà davvero, con l’impianto già in piedi.
Che cosa farei io, al posto tuo
Non partirei da un Modello. Partirei da mezza giornata di lettura dei tuoi processi e da una risposta a una domanda sola: fra i reati che il decreto elenca, quali sono concretamente possibili qui dentro?
Se la risposta è «nessuno», l’hai messo per iscritto e sei a posto. Se la risposta sono tre o quattro, allora sai da dove cominciare — e sai anche che non ti serve il malloppo da trecento pagine che ti hanno preventivato.
In due righe
Il 231 non è più una norma per chi lavora con il pubblico: dal 2019 comprende anche i reati tributari. L’esimente esiste, ma richiede un Modello davvero attuato — e la mappa dei rischi che serve a costruirlo è la stessa che serve per gli adeguati assetti.
Norme citate
- artt. 5, 6, 7 D.Lgs. 231/2001
- artt. 24, 25, 25-septies, 25-undecies, 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001
- art. 2086 co. 2 c.c.
