Con Circolare
30 aprile 2013, n. 1, il Dipartimento delle Finanze ha fornito
importanti chiarimenti, a seguito delle novità introdotte dal Decreto n.
35/2013, in merito ai principali tributi locali: IMU e TARES.
Per quanto
riguarda la TARES, viene chiarito fra l’altro che:
- i
Comuni hanno la facoltà di intervenire sul numero di rate e sulle scadenze
delle rate dell’imposta in esame limitatamente al 2013; - il
versamento della maggiorazione standard dello 0,30% deve avvenire
in un’unica soluzione, con mod. F24 e con l’ultima rata del
tributo, fissata ad ottobre; - sono
soggette alla TARES solo le superfici scoperte operative; non sono,
invece, tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali
adibiti a civili abitazioni o anche diversi e le aree comuni condominiali
nei limiti previsti dalla norma e quelle adibite a verde.
Sul fronte IMU, vengono
forniti i seguenti chiarimenti:
forniti i seguenti chiarimenti:
- i
termini per la presentazione della dichiarazione IMU sono fissati
al 30 giugno dell’anno successivo alle variazioni intervenute
nell’anno di riferimento; pertanto è possibile presentare la dichiarazione
relativa al 2012 entro il 30 giugno 2013; - entro il 30 giugno 2013, è consentito
regolarizzare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, le violazioni
commesse nel corso del 2012.