• DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI FORMAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

    23 Marzo / Dichiarazioni fiscali, varie

    Con il c.d. Job act autonomi, contenete misure per la tutela del lavoro autonomo, è stata modificata, a partire dal 2017, la percentuale di deducibilità delle spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento professionale, nonché a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, che è passata dal 50% al 100%, purché entro il limite annuo di 10 mila euro.

    Va sottolineato che la deducibilità integrale riguarda non solo le spese di iscrizione agli eventi formativi (e questo indipendentemente dal fatto che l’evento risulti accreditato o meno dall’ordine professionale di appartenenza), ma anche le spese di viaggio e soggiorno sostenute in concomitanza di tali eventi; in particolare, le spese di vitto e alloggio non subiscono né la previgente limitazione al 50% (evidentemente), ma neppure la limitazione al 75% imposta alla generalità delle spese per alberghi e ristoranti. Ovviamente per la verifica del limite complessivo di 10 mila euro devono concorrere anche le spese relative alla trasferta, sia per le spese di vitto e alloggio, quanto per quelle di viaggio.

    Non vi è alcuna preclusione alla deduzione delle spese di trasferta anche quando il convegno a cui si partecipa risultasse gratuito per il professionista; dette spese sarebbero comunque interamente deducibili, fino all’esaurimento del plafond di 10 mila euro.

    Il professionista dovrà ovviamente essere in grado di dimostrare la relazione tra la spesa di trasferta e quella di formazione; al riguardo pare sufficiente che tale spesa sia sostenuta, in termini di tempi e di luoghi, in corrispondenza dell’evento formativo.

    Da subito si era posto il problema se, in caso di studi associati e associazioni tra professionisti, la soglia limite dei 10 mila euro dovesse intendersi riferita ad ogni singolo professionista persona fisica o all’ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo. Da subito si era ritenuto avvallabile la tesi secondo la quale la suddetta soglia dovesse essere riferita ad ogni singolo professionista, ma una prima conferma indiretta viene ora proprio dalla versione definitiva delle istruzioni al modello REDDITI 2018 SP, nelle quali si afferma che le spese di formazione sono deducibili “entro il limite annuo (…) di 10.000 euro (…) per ciascun socio o associato”, eliminando quindi ogni possibile dubbio.

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