• NESSUNA PRECLUSIONE SULLA DETRAIBILITA’ DELL’IVA SULLA SECONDA AUTO

    13 Febbraio / Senza categoria
     
    La
    Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana,
    interpellata da un ODCEC territoriale, si è espressa in merito al
    trattamento fiscale da riservare alla spese sostenute da un
    professionista per un secondo autoveicolo, necessario allo svolgimento
    dell’attività di lavoro autonomo.

    Richiedendo
    una consulenza interpretativa sull’art. 164 TUIR, l’Ordine prospettava
    l’ipotesi di un libero professionista che, nell’espletare la sua normale
    attività di lavoro autonomo si avvale di due autoveicoli,
    ponendosi dunque l’interrogativo circa il corretto trattamento fiscale –
    ai fini delle imposte dirette e indirette – cui assoggettare le spese
    connesse.
    La Direzione regionale, in riferimento alle spese
    deducibili e agli altri componenti negativi relativi ai mezzi di
    trasposto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni,
    ricorda le novità recentemente introdotte dalla legge di Stabilità per
    il 2013 (art. 1, comma 501) che ha ridotto al 20% la quota ordinaria di
    deducibilità, lasciando inalterate le ulteriori limitazioni in merito al
    valore fiscalmente riconosciuto (18.075,99 euro per autovetture e
    autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,83 euro per i
    ciclomotori).
    Alla luce delle intervenute modifiche – ricorda la
    Direzione regionale – l’art. 164, lettera b), TUIR prevede adesso per
    gli esercenti arti o professioni che “la deducibilità è ammessa, nella misura del 20% limitatamente ad un solo veicolo […]”. Per espressa disposizione normativa, dunque, il libero professionista può portare in deduzione le spese relative ad un solo autoveicolo.

    Per quanto concerne la detraibilità dell’IVA, la Direzione regionale rinvia la questione alla lettura dell’art. 19-bis1,
    lettera c), D.P.R. n. 633/1972, laddove è disposto che “l’imposta
    relativa all’acquisto o importazione di veicoli stradali a motore […] è
    ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono
    utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della
    professione […]” (tale limite forfetario non trova invece applicazione
    con riferimento ai veicoli utilizzati interamente ai fini
    professionali), evidenziando come non vi sia alcun riferimento normativo che imponga un limite numerico agli autoveicoli per i quali è possibile beneficiare della detrazione forfettaria dell’imposta.
    L’Agenzia
    dell’Entrate, in definitiva, ritiene che per poter usufruire della
    detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto degli autoveicoli (anche
    per quelli eccedenti il primo), occorre che sia verificato il requisito
    dell’inerenza, vale a dire la dimostrazione da parte del
    contribuente circa l’effettivo impiego del bene nell’attività
    professionale esercitata.
    La verifica di tali condizioni, concernendo l’esame di elementi di fatto, richiederà dunque una valutazione caso per caso, da parte dell’Ufficio territorialmente competente nell’ambito della più ampia attività di accertamento.

    http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1110850&linkparam=In%20Primo%20Piano 

  • Lascia un commento