Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana,
interpellata da un ODCEC territoriale, si è espressa in merito al
trattamento fiscale da riservare alla spese sostenute da un
professionista per un secondo autoveicolo, necessario allo svolgimento
dell’attività di lavoro autonomo.
Richiedendo
una consulenza interpretativa sull’art. 164 TUIR, l’Ordine prospettava
l’ipotesi di un libero professionista che, nell’espletare la sua normale
attività di lavoro autonomo si avvale di due autoveicoli,
ponendosi dunque l’interrogativo circa il corretto trattamento fiscale –
ai fini delle imposte dirette e indirette – cui assoggettare le spese
connesse.
La Direzione regionale, in riferimento alle spese
deducibili e agli altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasposto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni,
ricorda le novità recentemente introdotte dalla legge di Stabilità per
il 2013 (art. 1, comma 501) che ha ridotto al 20% la quota ordinaria di
deducibilità, lasciando inalterate le ulteriori limitazioni in merito al
valore fiscalmente riconosciuto (18.075,99 euro per autovetture e
autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,83 euro per i
ciclomotori).
Alla luce delle intervenute modifiche – ricorda la
Direzione regionale – l’art. 164, lettera b), TUIR prevede adesso per
gli esercenti arti o professioni che “la deducibilità è ammessa, nella misura del 20% limitatamente ad un solo veicolo […]”. Per espressa disposizione normativa, dunque, il libero professionista può portare in deduzione le spese relative ad un solo autoveicolo.
Per quanto concerne la detraibilità dell’IVA, la Direzione regionale rinvia la questione alla lettura dell’art. 19-bis1,
lettera c), D.P.R. n. 633/1972, laddove è disposto che “l’imposta
relativa all’acquisto o importazione di veicoli stradali a motore […] è
ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono
utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della
professione […]” (tale limite forfetario non trova invece applicazione
con riferimento ai veicoli utilizzati interamente ai fini
professionali), evidenziando come non vi sia alcun riferimento normativo che imponga un limite numerico agli autoveicoli per i quali è possibile beneficiare della detrazione forfettaria dell’imposta.
L’Agenzia
dell’Entrate, in definitiva, ritiene che per poter usufruire della
detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto degli autoveicoli (anche
per quelli eccedenti il primo), occorre che sia verificato il requisito
dell’inerenza, vale a dire la dimostrazione da parte del
contribuente circa l’effettivo impiego del bene nell’attività
professionale esercitata.
La verifica di tali condizioni, concernendo l’esame di elementi di fatto, richiederà dunque una valutazione caso per caso, da parte dell’Ufficio territorialmente competente nell’ambito della più ampia attività di accertamento.
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1110850&linkparam=In%20Primo%20Piano