• AL COMUNE LE ISTANZE DI RIMBORSO DELL’IMU

    15 Dicembre / Senza categoria
    Il Dipartimento delle Finanze ha esaminato alcune problematiche concernenti le modalità di rimborso e di conguaglio dell’IMU. I chiarimenti sono contenuti nella risoluzione del 13 dicembre 2012 n. 2/DF che è stata pubblicata ieri sul sito ministeriale.
    Dopo aver sottolineato che la nuova imposta municipale è un tributo comunale
    nonostante una quota di gettito sia destinata allo Stato, sono
    esaminati alcuni casi che hanno comportato l’errato versamento di quanto
    dovuto.
    Una prima ipotesi
    contemplata dal Dipartimento riguarda il caso in cui il contribuente,
    alla data prevista per il versamento del saldo (17 dicembre 2012), vanti
    un credito sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del Comune.
    Se
    ad esempio, in sede di acconto il contribuente aveva versato l’IMU
    considerando l’immobile come “seconda casa” e successivamente il Comune
    ha stabilito l’assimilazione all’abitazione principale (potrebbe essere
    il caso di un fabbricato, non locato, posseduto da un anziano che ha
    trasferito la propria residenza in una casa di riposo), a dicembre
    potrebbe emergere un credito del contribuente sia nei confronti
    dell’ente locale che dello Stato.
    Per ottenere il rimborso di entrambi i crediti derivanti dalla maggiore imposta versata, il contribuente può presentare un’unica istanza al Comune.
    Sarà poi l’ente locale che dovrà verificare il fondamento della
    richiesta e provvedere alla restituzione del tributo entro 180 giorni
    dalla data di presentazione dell’istanza (art. 1, comma 164 della L. n.
    296/2006). Al Comune saranno impartite successive istruzioni in
    relazione alla liquidazione dell’eventuale rimborso della quota statale.
    La ris. n. 2/DF/2012 riporta la seguente esemplificazione:
    – fabbricato non locato (base imponibile 100.000 euro) dell’anziano che ha trasferito la propria residenza nella casa di riposo;
    – versamento in acconto effettuato, entro il 18 giugno 2012, applicando l’aliquota di base (0,76%), pari a 100.000 euro x 0,76%/2 = 380 euro, di cui 190 euro al Comune e 190 euro allo Stato;

    successiva assimilazione, con delibera comunale, dell’immobile in
    questione all’abitazione principale, con fissazione dell’aliquota allo
    0,5% ed elevazione della detrazione fino a concorrenza dell’imposta.
    L’IMU dovuta per l’anno 2012 quindi è pari a 0 euro.
    Il
    contribuente vanta un credito complessivo pari a 380 euro, di cui 190
    euro nei confronti del Comune e 190 euro nei confronti dello Stato.
    In altri casi può accadere, invece, che sia stata versata allo Stato una quota di competenza del Comune.
    Anche in questo caso, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il Dipartimento delle finanze precisa che, se quanto versato in sede di acconto supera l’IMU dovuta per l’intero anno 2012,
    il contribuente non dovrà versare nulla entro il 17 dicembre e le
    eventuali istanze di rimborso di quanto non dovuto devono essere
    presentate al Comune con la specificazione che una parte dell’imposta era stata versata allo Stato.
    Riprendendo l’esempio precedente:
    – il contribuente ha versato 380 euro in sede di acconto, di cui 190 euro per la quota comunale e 190 euro per quella erariale;

    il Comune ha deliberato l’assimilazione dell’immobile all’abitazione
    principale, fissando l’aliquota allo 0,5% e confermando la detrazione di
    200 euro.
    Conseguentemente, l’IMU dovuta per l’intero 2012 è pari a 300 euro (100.000 euro x 0,5% – 200 euro).
    In questo caso, il contribuente potrà presentare l’istanza di rimborso al Comune per l’importo di 80 euro specificando che tale somma è pari alla differenza tra 190 euro, versati allo Stato, e 110 euro dovuti al Comune.
    Comune
    e Stato dovranno poi effettuare le relative regolazioni finanziarie per
    i 110 euro versati allo Stato, ma di competenza del Comune.
    Sempre nell’ipotesi per cui sia stata versata allo Stato una quota di competenza del Comune, ma nel caso in cui quanto versato in sede di acconto sia inferiore all’IMU dovuta per l’anno 2012, in sede di versamento del saldo IMU il contribuente dovrà versare la differenza di quanto dovuto e dovrà anche presentare al Comune un’istanza
    evidenziando che l’importo versato a saldo tiene conto dell’importo
    pagato a giugno allo Stato. Anche in questo caso spetta all’ente locale e
    allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni
    finanziarie.
    Infine, la risoluzione n. 2/DF/2012 in oggetto precisa che:
    – in caso di errata indicazione del codice tributo,
    fermo restando il corretto versamento dell’importo complessivamente
    dovuto, il contribuente non dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate
    alcuna richiesta di correzione del codice tributo e sarà compito del
    Comune e dello Stato regolarizzare gli ammontari loro spettanti;
    – nel caso in cui l’intermediario (banca, Poste, agente della riscossione) abbia indicato nel modello F24 un codice catastale errato,
    il contribuente dovrà chiedere l’annullamento ed il rinvio dello stesso
    modello con i dati corretti, oltre ad informare il Comune interessato
    dell’avvenuta operazione.

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_403540.aspx

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