Ieri, 30 ottobre 2012, è stato firmato il modello, unitamente alle relative istruzioni, di dichiarazione IMU.
L’art.
9, comma 6 del DLgs. n. 23/2011, infatti, ha demandato ad un apposito
decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, sentita l’ANCI,
l’approvazione del modello dichiarativo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter
del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, inoltre, lo stesso decreto
disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Per quanto concerne i termini di presentazione del modello, l’art. 4, comma 5, lett. i) del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, aggiungendo l’art. 12-ter del DL 16/2012, conv. L. 44/2012, ha stabilito che i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui, a seconda dei casi, ha avuto inizio il possesso dell’immobile, ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Quello di 90 giorni rappresenta quindi il termine ordinario, “a regime”.
Originariamente, l’art. 13, comma 12-ter
del DL 201/2011 convertito, prevedeva che, per gli immobili per i quali
l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
dovesse essere presentata entro il 30 settembre
2012 (il termine slittava al 1° ottobre 2012 in quanto il 30 settembre è
domenica). Dato che all’originaria scadenza del 30 settembre il modello
dichiarativo non era ancora stato approvato, si è reso necessario il
suo differimento.
L’art. 9, comma 3 del DL 10 ottobre 2012 n. 174 (che dovrà essere convertito in legge entro il 9 dicembre 2012), pertanto, ha prorogato:
–
al 31 ottobre 2012 il termine entro cui i Comuni possono approvare o
modificare, sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo (art.
13, comma 12-bis del DL 201/2011;
-al 30 novembre 2012
il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2012 per gli
immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012
(art. 13, comma 12-ter del DL 201/2011).
Oltre a consentire a milioni di contribuenti di adempiere all’obbligo dichiarativo, il differimento avrebbe anche il pregio di allinearsi alle altre scadenze previste per l’IMU:
quella per la delibera dei regolamenti e delle aliquote da parte dei
Comuni e quella relativa alla chiusura dei bilanci preventivi (termine
che quest’anno è slittato al 31 ottobre 2012, proprio a causa delle
tante incertezze legate al gettito IMU per ogni ente e quindi ai tagli
compensativi ai fondi di riequilibrio).
Per garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione, tuttavia, così come chiarito dalla circ. Min. Economia e Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF,
se l’obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 ottobre 2012, il
contribuente dovrebbe poter presentare la dichiarazione IMU entro il 29
gennaio 2013.
Tornando
al modello dichiarativo, e relative istruzioni, approvato e rivisto in
seguito alla consultazione pubblica avviata dal Ministero delle Finanze
che si è conclusa il 19 ottobre scorso, si segnala che, a differenza di
quanto contenuto nelle prime bozze, l’obbligo di presentazione dovrebbe riguardare soltanto i contribuenti per i quali i Comuni hanno deliberato riduzioni di aliquote.
Così,
ad esempio, per gli immobili posseduti da soggetti IRES, per gli
immobili relativi a imprese commerciali, per gli immobili che
costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni e
per gli immobili locati, la dichiarazione IMU dovrebbe essere presentata
soltanto nel caso in cui il Comune abbia deliberato la riduzione
dell’aliquota ai sensi dell’art. 13, comma 9 del DL n. 201/2011.
Le
istruzioni del modello approvato, inoltre, dovrebbero contenere
un’elencazione degli immobili per i quali i proprietari saranno chiamati
alla dichiarazione IMU 2012.
In generale, infatti, la dichiarazione
IMU dovrà essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e
oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta
dovuta riguardino riduzioni d’imposta oppure non siano immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Così come per l’ICI, anche in relazione all’IMU la dichiarazione non deve essere presentata
quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti
per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche relative al
modello unico informatico (MUI)
oppure quanto il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il
riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio
regolamento.