Il decreto attuativo ha previsto che la nuova disciplina dell’IVA per cassa si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
Pertanto, in conformità all’art. 32-bis,
comma 5, del DL n. 83/2012, da tale data sarà abrogato l’attuale
regime, regolato dall’art. 7 del DL n. 185/2008, mentre resta confermata
l’esigibilità differita a tempo indeterminato per
le operazioni di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo, del DPR n.
633/1972, come quelle poste in essere nei confronti dello Stato e di
altri enti pubblici.
La decorrenza anticipata rispetto
a quella prevista dalle bozze di decreto, fissata al 1° gennaio 2013,
potrebbe essere dovuta all’esigenza di evitare una possibile censura da parte degli organi comunitari laddove lo Stato italiano non avesse concluso in tempo utile la procedura di consultazione prevista dall’art. 167-bis della Direttiva IVA.
Gli
Stati membri che applicano il nuovo sistema dell’IVA per cassa sono
tenuti a stabilire, per i fornitori interessati ad accedervi, una soglia
basata sul fatturato annuo non superiore a 500mila euro, elevabile fino
a 2 milioni di euro previa consultazione del
Comitato IVA; quest’ultima non è indispensabile per i soli Stati membri
che, al 31 dicembre 2012, applichino una soglia superiore a 500 mila
euro.
L’Italia, avendo adottato la soglia di 2 milioni di euro ex art. 32-bis,
comma 1, del DL n. 83/2012, avrebbe dovuto consultare il Comitato IVA
dato che, a fine 2012, il limite di volume d’affari previsto
dall’attuale regime sarebbe stato di 200mila euro.
Anticipando l’applicazione delle nuove disposizioni al 1° dicembre 2012
si evita pertanto l’obbligo in esame, dato che, alla fine dell’anno, la
soglia sarà pari a 2 milioni di euro.
Resta, tuttavia, da verificare
la legittimità, sempre sul piano comunitario, di tale decorrenza
anticipata, considerato che il nuovo regime è stato novellato dalla
Direttiva n. 2010/45/UE, le cui disposizioni si applicano a partire dal
1° gennaio 2013.
In assenza di autorizzazione, la decorrenza anticipata potrebbe essere illegittima in quanto il sistema dell’IVA per cassa deroga il principio di simmetria (di
cui all’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972) sia dal lato del
cliente, che può esercitare la detrazione anche se l’imposta assolta in
rivalsa non è ancora esigibile, sia dal lato del fornitore, il cui
diritto di detrazione resta sospeso finché non paga l’imposta dovuta
sugli acquisti posti in essere.
A conferma di questa eventualità può richiamarsi la posizione espressa dalla Corte di Giustizia nella causa C-285/10 (Campsa Estaciones de Servicio), riguardante l’applicazione del valore normale,
in luogo del corrispettivo pattuito, per la determinazione della base
imponibile di determinate operazioni fra soggetti collegati. La Spagna,
in particolare, è stata condannata perché, senza autorizzazione,
ha imposto il criterio del valore normale prima dell’entrata in vigore
della Direttiva n. 2006/69/CE, che ne ha previsto l’obbligo per tutti
gli Stati membri.
Come anticipato, nel passaggio al nuovo regime, quello attuale sarà abrogato dal 1° dicembre 2012.
Molti operatori si stanno chiedendo quale sia il periodo di computo dell’IVA
“in sospeso” sulle operazioni attive e passive effettuate fino al 30
novembre 2012 nel caso in cui, a tale data, le relative fatture non
siano state ancora incassate/pagate.
Dal lato del cliente, per esempio, è stato ipotizzato che l’IVA a credito possa essere detratta a partire da novembre 2012 in quanto riferita ad operazioni assoggettate ad un regime abolito dal mese successivo, ovvero a decorrere da dicembre 2012 dato che, nel nuovo regime, la detrazione non è più “agganciata” al pagamento.
Dal lato del fornitore, invece, a destare confusione sono le norme contenute nel decreto attuativo che regolano il termine dell’opzione e,
quindi, la fuoriuscita dal regime. Si è così immaginato che l’IVA a
debito debba essere in ogni caso computata nella liquidazione di
novembre 2012 anche se le fatture attive non sono state incassate.
In
attesa di un chiarimento ufficiale, la soluzione che appare
preferibile, in assenza di una disciplina transitoria specifica sul
punto, è quella basata sull’effettuazione dell’operazione,
quale criterio da assumere, sul piano temporale, per individuare il
regime applicabile alle operazioni attive e passive con IVA “in
sospeso”.
In altri termini, le operazioni effettuate in applicazione
dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a
debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo
(mese o trimestre) in cui le relative fatture vengono, rispettivamente,
incassate e pagate, anche se dopo il 30 novembre 2012.
L’ATTUALE REGIME DELL’IVA PER CASSA ABROGATO DAL 1° DICEMBRE 2012
29 Ottobre / Senza categoria