• FREQUENZA DI SCUOLE PRIVATE CON MAGGIORI DETRAZIONI IRPEF

    03 Settembre / Senza categoria
    Come noto, fino
    al periodo d’imposta scorso (2014), l’articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR riconosceva,
    al contribuente, una detrazione dall’imposta dovuta pari al 19% delle spese sostenute
    per la frequenza di:
    i ) corsi di
    istruzione secondaria e universitaria, nonché;
    ii) corsi di
    perfezionamento e/o specializzazione universitaria (compresa l’iscrizione fuori
    corso), tenuti presso università o istituti sia pubblici che privati, italiani
    e stranieri.
    Su tale impianto
    normativo è intervenuta, di recente, la Legge
    13 luglio 2015 n. 107
    , di riforma del sistema nazionale di istruzione e
    formazione (c.d. “buona scuola”), entrata in vigore lo scorso 16 luglio.
    In base alla
    L. 13.7.2015 n. 107, la frequenza delle scuole statali o paritarie consente una
    detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di 400,00 euro per alunno o
    studente; la detrazione massima è quindi pari a 76 euro (19% di 400). Tale
    detrazione si estende alla frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole
    primarie. In relazione alle scuole non statali, non è previsto che gli oneri
    detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali,
    fermo restando il suddetto limite di 400,00 euro. Con riferimento alle scuole secondarie
    di primo grado e di secondo grado, le cui spese di frequenza erano già
    detraibili, viene meno il precedente limite secondo cui la spesa detraibile non
    poteva superare quella prevista per gli istituti statali. Viene, altresì,
    modificato il co. 2 dell’art. 15 del TUIR, al fine di estendere alle spese in
    esame la regola della detraibilità anche se sono sostenute nell’interesse dei
    familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi
    dell’art. 12 del TUIR. In mancanza di una specifica decorrenza, non è chiaro se
    la nuova disciplina si applichi a decorrere dalle spese sostenute:
    i) dal 16.7.2015, data di entrata in
    vigore della Legge n. 107/2015, ovvero; ii) per la frequenza dell’anno scolastico 2015/2016, ovvero; iii) dall’1.1.2015, in base al principio
    dell'”unitarietà del periodo d’imposta”.
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