• CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DI SRL

    05 Novembre / Senza categoria

    Ai sensi del previgente art. 2484 comma 1 c.c. – ma il testo è stato trasfuso senza sostanziali modifiche nell’art. 2479-bis
    comma 1 c.c. – salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,
    l’assemblea della srl deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata “spedita” ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza.
    La Cassazione, nella sentenza n. 14770/2012,
    ha rimesso al Primo Presidente della Suprema Corte la valutazione circa
    l’opportunità di affidare alle Sezioni Unite la decisione sulla
    seguente questione: nel quadro normativo regolante la srl al momento
    della riunione assembleare (art. 2484 c.c. previgente e 2479-bis c.c. attuale) deve attribuirsi rilevanza, ai fini della validità ed efficacia della convocazione, alla sola spedizione dell’avviso al
    socio entro il termine fissato dall’atto costitutivo (o in difetto
    almeno otto giorni prima dell’adunanza) oppure deve reputarsi altresì
    rilevante – ed eventualmente in quali limiti – il fatto che l’avviso,
    spedito nel rispetto delle suddette condizioni, sia poi giunto a destinazione in tempo utile per consentire al socio la partecipazione all’assemblea?
    I
    giudici di legittimità, infatti, sottolineano come, a fronte di
    numerosi interventi in materia da parte di dottrina e giurisprudenza di
    merito, le indicazioni fornite dalla Suprema Corte siano decisamente
    esigue. In particolare, mentre in una pronuncia del 1975 (n. 3587) si
    faceva discendere dal disposto dell’art. 2484 comma 1 c.c. una presunzione assoluta di
    conoscenza della convocazione da parte dei destinatari ove la
    spedizione fosse avvenuta secondo le prescrizioni dettate, la sentenza
    15 luglio 2007 n. 15672, pur ribadendo il principio della spedizione,
    non afferma l’esistenza di una presunzione assoluta. In essa, piuttosto,
    presenta rilevanza il principio dell’esecuzione secondo buona fede del
    rapporto tra i soci e con la società medesima, giungendosi ad affermare
    l’irrilevanza dell’eventuale difetto di ricezione della convocazione da
    parte del socio ove ciò sia dipeso da cause imputabili al medesimo
    (che, nel caso di specie, aveva erroneamente indicato il proprio
    domicilio).
    Nel caso esaminato da Cass. 14770/2012, peraltro, in
    una srl che richiedeva statutariamente la “spedizione” dell’avviso di
    convocazione 15 giorni prima della riunione, l’avviso di convocazione,
    “spedito” nei termini, da un lato, risultava “ricevuto” il giorno stesso della riunione assembleare, e, dall’altro, era stato preceduto dalla notifica di un ulteriore avviso, spedito violando la disposizione statutaria.
    In
    relazione a tale ipotesi, quindi, occorre chiedersi se, una volta
    provata la tempestiva e regolare “spedizione” dell’avviso di
    convocazione nel domicilio indicato dal socio, quest’ultimo possa o non dimostrare di non aver ricevuto l’avviso (affatto
    o) in tempo utile per la sua partecipazione all’assemblea ovvero, in
    altre parole, se la presunzione di regolare convocazione possa essere
    vinta dal destinatario mediante allegazione e prova di circostanze
    idonee ad escluderla.
    Ebbene, osserva la Suprema Corte, non sembra
    condurre verso la configurabilità di una presunzione assoluta il
    condivisibile convincimento – diffuso in dottrina e fatto proprio da
    Cass. 15672/2007 – secondo cui il disposto normativo risponderebbe all’esigenza di contemperare, da un lato, l’interesse del socio ad una corretta e tempestiva informazione preassembleare e, dall’altro, l’interesse della società a far ragionevole affidamento sulla validità della convocazione,
    e della deliberazione, sulla base di dati agevolmente reperibili e
    giustificabili. Non sembra, cioè, che realizzi un bilanciamento tra tali
    interessi il non consentire al socio di allegare e dimostrare che la
    convocazione è giunta a destinazione, per cause a lui non imputabili, in
    data successiva a quella in cui la riunione assembleare si è tenuta.
    D’altra parte, in tema di convocazione di assemblee condominiali, la
    giurisprudenza di legittimità ritiene che alla prova certa della
    spedizione mediante raccomandata consegua solo una presunzione semplice (cfr. Cass. 24 novembre 2004 n. 22133).
    Strettamente
    correlate a tale questione, poi, risultano essere
    ulteriori profili. Ove, infatti, al quesito si dovesse rispondere
    affermativamente, occorrerebbe anche chiedersi se possa essere o meno
    demandato al prudente apprezzamento del giudice
    lo stabilire, di volta in volta, se l’intervallo tra la ricezione
    dell’avviso di convocazione e la riunione assembleare risulti idoneo, in
    relazione alle materie all’ordine del giorno, a consentirgli la
    partecipazione “informata” all’assemblea; potere che non troverebbe
    fondamento nel dato normativo specifico (art. 2484 c.c. previgente e
    art. 2479-bis c.c. attuale), ma che potrebbe giustificarsi alla luce del principio generale di buona fede in senso oggettivo (ex
    art. 1375 c.c.). Inoltre, si dovrebbe valutare la possibilità o meno di
    attribuire rilevanza anche all’informazione acquisita, in tempo utile,
    dal socio, con un mezzo diverso dalla prescritta raccomandata spedita
    nel termine (come, nel caso di specie, accadeva con la notifica del
    secondo avviso).

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_399269.aspx

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