• MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

    06 Luglio / Senza categoria, varie

    Il modello F24 è quel meccanismo attraverso il quale i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva,  versano tributi, contributi e premi. Il modello è definito “unificato” in quanto consente di pagare in un’unica soluzione le somme dovute, compensando il debito con eventuali crediti.

    I soggetti titolari di partita Iva devono effettuare il pagamento solo mediante modalità telematiche, direttamente o servendosi di intermediari abilitati, quali professionisti, associazioni di categoria, Caf. Per i contribuenti non titolari di partita Iva permane invece la possibilità di presentare il modello in formato cartaceo presso banche, uffici postali o Agenti della Riscossione, a patto che il debito non sia stato compensato con eventuali crediti.

    Qualora per i soggetti titolari o meno di partita Iva vi sia l’obbligo di presentare questi modelli telematicamente, le alternative sono rappresentate dal ricorso ai modelli “F24 on line”, agli “F24 web” e agli “F24 intermediari”, resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, oppure si possono impiegare i servizi telematici di banche (home/remote banking), Poste, Agenti della Riscossione e Prestatori di Servizi di Pagamento. Nel primo caso è necessario prima di tutto registrarsi ai servizi telematici dell’Agenzia (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp).

    I soggetti titolari di partita Iva, per quanto riguarda i modelli che prevedono compensazioni, sono tenuti ad avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, nella risoluzione 9 giugno 2017 n. 68/E, ha specificato i tributi che, se usati in compensazione, obbligano o meno i contribuenti titolari di partita Iva a presentare il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia stessa. Nello specifico, nell’allegato 1 alla circolare, sono indicati i tributi che davano già precedentemente luogo a tale obbligo, quali crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, per l’assunzione di personale altamente qualificato, per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici, per la ristrutturazione alberghiera, per le imprese agricole e agroalimentari. Nell’allegato 2 sono elencati invece i nuovi tributi che, una volta utilizzati in compensazione, fanno scattare l’obbligo di impiego dei mezzi telematici dell’Agenzia. Si tratta di crediti inerenti alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive, all’IRAP, all’IVA e ai crediti d’imposta da specificare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (come i crediti per ricerca e sviluppo). Infine nell’allegato 3 sono elencati i tributi che non generano il dovere di presentare l’F24 con i mezzi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta della cosiddetta “compensazione verticale o interna”, ossia quando con il credito si compensa un importo a debito della medesima imposta.

    Per i soggetti non titolari di partita Iva, l’obbligo di impiego dei servizi telematici dell’Agenzia vige in caso di:

    • modelli F24 con saldo finale nullo (“a saldo zero”), a seguito di avvenute compensazioni;
    • utilizzo in compensazione di crediti legati ad agevolazioni, indicati nell’allegato 1 alla sopracitata risoluzione.

    Al di fuori di tale casistica i contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare i modelli F24 con compensazioni anche attraverso l’home banking, reso disponibile da banche, Poste o prestatori di servizi di pagamento.

    Se il modello F24 invece non contiene compensazioni, i contribuenti non titolari di partita Iva possono presentarlo anche in forma cartacea presso banche, uffici postali o gli Agenti della Riscossione.

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