• REGIME FORFETTARIO E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

    11 Ottobre / di Silvia Andreon, varie

    Dal 01 gennaio 2019 sono state introdotte delle novità riguardanti il Regime Forfettario, alcune molto interessanti per i titolari di partita iva che percepiscono anche redditi da lavoro dipendente.

    Il Regime Forfettario è utilizzabile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabili e allo stesso tempo che non incorrano in una delle cause di esclusione previste.

    I requisiti richiesti per l’acceso a tale Regime e per il mantenimento di questo negli anni successivi, fino al 2018, sono stati:

    • Limite dei ricavi e compensi non superiore ai limiti indicati nella tabella della L.1902/2014 variabili da 25.000 a 50.000 euro a seconda dell’attività esercitata.
    • Limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito;
    • Spese per lavoro dipendente ed assimilati non superiori a 5000 euro lordi;
    • Costo complessivo per l’acquisto di beni ammortizzabili non superiore a 20.000 euro.

    Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 i requisiti sulle spese da lavoro dipendete, il costo dell’acquisto dei beni ammortizzabili ed il limite di 30.000 euro relativo al reddito di lavoro dipendente sono stati eliminati mentre il limite dei ricavi e compensi è stato innalzato a 65.000 euro per tutte le attività, si parla di ricavi e compensi e non di reddito, in quanto le spese sostenute non avranno rilevanza. Il superamento della soglia dei 65.000 euro provoca la fuoriuscita dal regime agevolato a partire dall’anno successivo.

    Fino al 2018 per i soggetti che avessero ricevuto redditi da lavoro dipendenti o assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro non era possibile optare per il Regime Forfettario. Questo limite con la Legge di Bilancio 2019 è stato eliminato ma per evitare il fenomeno delle false partite IVA che nascondono rapporti di lavoro dipendente è stata introdotta una nuova causa di esclusione dal Regime Forfettario, non potranno aderire a tale regime i titolari di partita iva che esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di:

    • datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro;
    • datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
    • nei confronti dei soggetti direttamente o meno riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

    Con l’entrata in vigore di questa novità vi è un notevole vantaggio per le partite iva che percepiscono anche redditi di lavoro dipendente. Il Regime Forfettario infatti non dà la possibilità di beneficiare di detrazioni e deduzioni Irpef, che possono però essere usufruiti nel caso di percezione anche di redditi da lavoro dipendente, il tutto senza dover più fare i conti con il limite di 30.000 euro.

    Oltre alla cause di esclusione sopra riportate si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2019, non posso aderire al Regime Forfettario:

    • Le persone fisiche che si avvalgono di regime speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
    • I soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri dell’UE o in uno Stato dell’accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
    • I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
    • Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    • Partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari;
    • Oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

    (Si veda anche https://www.giottostudio.it/2019/01/04/nuova-soglia-di-ricavi-compensi-per-accedere-al-regime-forfettario/ )

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