• RIVOLUZIONE NELLE MODALITÀ DI RICHIESTA DEGLI ASSEGNI FAMIGLIARI

    31 Marzo / news

    Per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore privato non agricolo cambino le modalità di richiesta per l’assegno per il nucleo familiare. Dal 1° aprile infatti le domande non dovranno più essere presentate al datore di lavoro con il modello cartaceo “ANF/DIP”, ma dovranno essere obbligatoriamente presentate, per via telematica, direttamente all’INPS.

    Questo cambiamento consentirà una maggiore sicurezza in materia di protezione dei dati personali e nel calcolo dell’importo che spetta al beneficiario.

    Tutte le domande presentate fino al  31 marzo 2019 con modalità cartacea, per il periodo 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, non dovranno essere ripresentate, ma verranno gestite dal datore procedendo al relativo conguaglio.

    Dal 1° aprile le domande presentate telematicamente all’INPS saranno lavorate dallo stesso istituto che determinerà gli importi giornalieri e mensili spettanti al lavoratore basandosi sul nucleo famigliare e sul reddito degli anni precedenti. Tale importo verrà fornito al datore di lavoro tramite il cassetto fiscale e poi sarà quest’ultimo a determinare l’importo effettivo da erogare al lavoratore in base al contratto lavorativo, alle presenze e assenze (l’importo non potrà però mai essere superiore all’importo indicato dall’INPS).

    Il lavoratore potrà controllare l’esito della domanda tramite il portale accedendo con le proprie credenziali e consultando la sezione “Consultazione domanda”, nella propria area riservata. Inoltre, il lavoratore dovrà presentare domanda di variazione nel caso in cui si modificano le condizioni del nucleo familiare, sempre esclusivamente per via telematica.

    La domanda potrà essere presentata o tramite il servizio on-line dedicato (che sarà disponibile dal 1° aprile 2019), accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), oppure per mezzo di Patronati e intermediari dell’Istituto, anche se non in possesso di PIN.

    Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Circolare INPS n° 45 del 22 marzo 2019

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