E’ stato approvata la modifica al regolamento Inarcassa che esclude
il fatturato estero dalla base sui cui calcolare il contributo
integrativo del 4%
Il 7 agosto il
ministero del lavoro ha approvato la delibera della Cassa di previdenza
di ingegneri e architetti liberi professionisti, con cui si stabilisce
che i corrispettivi fatturati ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del
D.p.r. 633/72 non rientrano nel volume d’affari professionali
complessivo ai fini Iva. Su tali corrispettivi, dunque, non sussiste
l’obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa. La
norma è stata introdotta per risolvere un problema derivante dalla legge
di stabilità 2013 (L. 228/2012) secondo cui è obbligatorio emettere
fattura anche per prestazioni e cessioni non territoriali effettuate nei
confronti di committenti che versano l’imposta in un altro Stato Ue, e
per tute le operazioni fuori dall’Unione Europea. Il consiglio di
amministrazione di Inarcassa aveva approvato la proposta di modifica
ancora a fine febbraio, ma il ministero ha dato il via libera solo ad
agosto.
ministero del lavoro ha approvato la delibera della Cassa di previdenza
di ingegneri e architetti liberi professionisti, con cui si stabilisce
che i corrispettivi fatturati ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del
D.p.r. 633/72 non rientrano nel volume d’affari professionali
complessivo ai fini Iva. Su tali corrispettivi, dunque, non sussiste
l’obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa. La
norma è stata introdotta per risolvere un problema derivante dalla legge
di stabilità 2013 (L. 228/2012) secondo cui è obbligatorio emettere
fattura anche per prestazioni e cessioni non territoriali effettuate nei
confronti di committenti che versano l’imposta in un altro Stato Ue, e
per tute le operazioni fuori dall’Unione Europea. Il consiglio di
amministrazione di Inarcassa aveva approvato la proposta di modifica
ancora a fine febbraio, ma il ministero ha dato il via libera solo ad
agosto.