E’ stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 di sabato 31 agosto il D.L. n. 102/2013, che conferma l’esclusione dal pagamento della prima rata dell’Imu relativa al periodo d’imposta 2013. Non devono pagare la rata le abitazioni principali
e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9); le unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. Dal 2014, inoltre, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita saranno del tutto esenti dall’IMU
fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano
locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. Inoltre, per gli
stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013. Già a
partire dal periodo d’imposta 2013, infine, la cedolare secca sugli affitti con contratti “a canone concordato” sarà ridotta dal 19% al 15%.
e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9); le unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. Dal 2014, inoltre, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita saranno del tutto esenti dall’IMU
fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano
locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. Inoltre, per gli
stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013. Già a
partire dal periodo d’imposta 2013, infine, la cedolare secca sugli affitti con contratti “a canone concordato” sarà ridotta dal 19% al 15%.
Salta, invece, almeno per ora, la deducibilità al 50% dall’Ires e dall’Irpef dell’IMU pagata da imprese e professionisti. Il tetto massimo sul quale calcolare la detrazione Irpef del 19% sui premi assicurativi (rischio
morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e
infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000, scende da 1.291,14 a 630 euro già per l’anno 2013, con un’ulteriore riduzione a 230 euro a decorrere dal 2014.
morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e
infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000, scende da 1.291,14 a 630 euro già per l’anno 2013, con un’ulteriore riduzione a 230 euro a decorrere dal 2014.