• ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA DEL SOCIO LAVORATORE CHE E’ ANCHE AMMINISTRATORE

    11 Aprile / Senza categoria

    La Corte
    di Cassazione
    ha statuito che il socio lavoratore che esercita come
    amministratore dev’essere iscritto anche alla gestione separata, dichiarando
    l’illegittimità dell’unificazione della posizione previdenziale a seconda
    dell’attività prevalente.

    Nello
    specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8666 del 9 aprile 2013,
    ha confermato che non trova applicazione la suddetta unificazione della
    contribuzione (art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996), nel caso di esercizio di
    attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di
    coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma, per
    la quale vige l’obbligo dell’iscrizione alla gestione previdenziale separata di
    cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

  • Lascia un commento