• IMPIANTI FOTOVOLTAICI: DETRAZIONE DEL 36-50% SE REALIZZATI AD USO ESCLUSIVO DELL’ABITAZIONE

    04 Aprile / Senza categoria

    Con Risoluzione
    2 aprile 2013, n. 22, l’Agenzia delle Entrate
    ha chiarito che le spese
    sostenute per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico

    diretto alla produzione di energia elettrica possono fruire
    dell’agevolazione del 36-50%
    , prevista dall’art. 16-bis, TUIR.

    Le Entrate
    precisano, inoltre, che per beneficiare dell’agevolazione in commento è necessario
    che l’impianto realizzato sia esclusivamente al servizio dell’abitazione
    dell’utente
    . Sono esclusi, invece, gli impianti fotovoltaici realizzati al
    fine di vendere l’energia prodotta in eccesso.

    Si
    ricorda, infine, che per fruire della detrazione “è sufficiente
    conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione
    dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria
    una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante
    dall’installazione dell’impianto fotovoltaico”
    .

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