Con Risoluzione
2 aprile 2013, n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese
sostenute per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico
diretto alla produzione di energia elettrica possono fruire
dell’agevolazione del 36-50%, prevista dall’art. 16-bis, TUIR.
Le Entrate
precisano, inoltre, che per beneficiare dell’agevolazione in commento è necessario
che l’impianto realizzato sia esclusivamente al servizio dell’abitazione
dell’utente. Sono esclusi, invece, gli impianti fotovoltaici realizzati al
fine di vendere l’energia prodotta in eccesso.
Si
ricorda, infine, che per fruire della detrazione “è sufficiente
conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione
dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria
una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante
dall’installazione dell’impianto fotovoltaico”.