Con Circolare
3 aprile 2013, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti
e modalità applicative in merito alla nuova deducibilità analitica dell’IRAP
per i periodi d’imposta 2012 e successivi, e alle istanze di rimborso
per le annualità pregresse.
Nel costo
del personale dipendente vanno considerate anche le indennità di trasferta,
gli incentivi all’esodo, gli accantonamenti per il TFR o altre erogazioni
relative al rapporto di lavoro dipendente da effettuarsi negli esercizi
successivi.
È precisato
che la nuova deducibilità analitica dell’IRAP si affianca a quella
forfettaria del 10%: in presenza dei presupposti di entrambe le
agevolazioni, le due deduzioni potranno essere godute in misura piena, ma con
il limite che la loro somma non può eccedere l’IRAP versata.
Inoltre, la
Circolare ha chiarito che, poiché il canale telematico di invio delle istanze
in alcune regioni si era chiuso prima della pubblicazione dei chiarimenti, in
caso di errori il contribuente è tenuto a presentare, prima della scadenza
del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale
telematico o, qualora più favorevole, entro il 31 maggio, una nuova istanza
di rimborso barrando la casella “correttiva dei termini”. La
richiesta di rimborso verte su periodi d’imposta dal 2007 al 2011.
Infine,
in merito alla relazione fra deducibilità analitica IRAP e disciplina delle
società di comodo, l’Agenzia ha specificato che nel caso in cui per
effetto di tale deduzione, risulti un reddito inferiore a quello minimo per
le società di comodo o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell’applicazione
della disciplina relativa alle società in perdita sistematica. Ne deriva
che se non ci sono cause di disapplicazione o di esclusione dalla disciplina
delle società di comodo, è consigliabile astenersi dalla richiesta di
rimborso.