• DEDUCIBILITA’ ANALITICA IRAP DELLE SPESE DEL PERSONALE

    04 Aprile / Senza categoria

    Con Circolare
    3 aprile 2013, n. 8
    , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti
    e modalità applicative in merito alla nuova deducibilità analitica dell’IRAP
    per i periodi d’imposta 2012 e successivi, e alle istanze di rimborso
    per le annualità pregresse.

    Nel costo
    del personale dipendente
    vanno considerate anche le indennità di trasferta,
    gli incentivi all’esodo, gli accantonamenti per il TFR o altre erogazioni
    relative al rapporto di lavoro dipendente da effettuarsi negli esercizi
    successivi
    .

    È precisato
    che la nuova deducibilità analitica dell’IRAP si affianca a quella
    forfettaria
    del 10%: in presenza dei presupposti di entrambe le
    agevolazioni, le due deduzioni potranno essere godute in misura piena, ma con
    il limite che la loro somma non può eccedere l’IRAP versata.

    Inoltre, la
    Circolare ha chiarito che, poiché il canale telematico di invio delle istanze
    in alcune regioni si era chiuso prima della pubblicazione dei chiarimenti, in
    caso di errori
    il contribuente è tenuto a presentare, prima della scadenza
    del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale
    telematico o, qualora più favorevole, entro il 31 maggio, una nuova istanza
    di rimborso
    barrando la casella “correttiva dei termini”. La
    richiesta di rimborso verte su periodi d’imposta dal 2007 al 2011.

    Infine,
    in merito alla relazione fra deducibilità analitica IRAP e disciplina delle
    società di comodo
    , l’Agenzia ha specificato che nel caso in cui per
    effetto di tale deduzione, risulti un reddito inferiore a quello minimo
    per
    le società di comodo o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell’applicazione
    della disciplina relativa alle società in perdita sistematica
    . Ne deriva
    che se non ci sono cause di disapplicazione o di esclusione dalla disciplina
    delle società di comodo, è consigliabile astenersi dalla richiesta di
    rimborso
    .

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