Con Circolare
11 marzo 2013, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui
rapporti tra l’IMU e le imposte dirette (IRPEF e addizionali).
In
particolare, dalla sopracitata Circolare emerge che l’IMU:
- sostituisce
l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai
beni non locati; - non
ha cambiato le regole ordinarie di tassazione, ad esempio, per la
componente agraria del reddito dei terreni, per il reddito di fabbricati
locati senza l’applicazione della cedolare secca, per i redditi derivanti
da immobili che non producono reddito fondiario.
Nei Modelli
730/2013 e UNICO Pf 2013, tuttavia, i contribuenti devono indicare anche i
fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l’IMU e non scontano l’IRPEF.
Per quanto
riguarda le “casistiche particolari”, la Circolare precisa che:
- nel
caso in cui un immobile sia stato locato soltanto per una parte d’anno,
l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali sul reddito relativo al periodo
in cui l’immobile non è stato locato; - nel
caso di inagibilità del fabbricato l’IMU è dovuta in misura ridotta
(base ridotta del 50%); - gli
immobili esenti IMU restano assoggettati alle imposte sui redditi e
alle relative addizionali; - nel caso di locazione di
una parte dell’abitazione principale è applicabile l’IMU se la rendita
catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione.
Sono, invece, dovute sia l’IMU che l’IRPEF (o la cedolare secca) nel caso in
cui l’importo del canone sia superiore alla rendita catastale rivalutata del
5%.