• DEDUZIONE IRAP: LEGGE DI STABILITA’ 2013

    14 Gennaio / Senza categoria

    La Legge
    24 dicembre 2012, n. 228
    , c.d. “Legge di stabilità 2013“,
    commi 484 e 485, ha incrementato le deduzioni IRAP, c.d. “cuneo
    fiscale”, nonché l’ulteriore deduzione differenziata a seconda
    dell’ammontare del valore della produzione, a decorrere dal 2014.

    In
    particolare, per ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la
    deducibilità di un importo forfetario pari a:

    • 7.500
      euro
      ovvero, per le donne
      lavoratrici o di età inferiore a 35 anni, 13.500 euro;
    • 15.000
      euro
      ovvero, per le donne
      lavoratrici o di età inferiore a 35 anni, 21.000 euro, c.d.
      “deduzione maggiorata”, per ogni lavoratore impiegato in
      Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
    Inoltre, è incrementata l’ulteriore
    deduzione
    dalla base imponibile IRAP, di cui all’art. 11, comma 4-bis,
    D.Lgs. n. 446/97, spettante a Snc, Sas e soggetti equiparati e persone fisiche
    imprenditori:
    • con
      un valore della produzione non superiore a euro 180.759,91, la deduzione è
      pari a 8.000 euro + 2.500 euro, e solo 8.000 euro per altri soggetti;
    • con
      un valore della produzione superiore a euro 180.759,91 ma non a euro
      180.839,91, la deduzione è pari a 6.000 euro + 1.875 euro, e solo 6.000
      euro per altri soggetti;
    • con
      un valore della produzione superiore a euro 180.839,91 ma non a euro 180.919,91,
      la deduzione è pari a 4.000 euro + 1.250 euro, e solo 4.000 euro per altri
      soggetti;
    • con
      un valore della produzione superiore a euro 180.919,91 ma non a euro
      180.999,91, la deduzione è pari a 2.000 euro + 625 euro, e solo 2.000 euro
      per altri soggetti;
    •  con un valore della
      produzione superiore a euro 180.999,91 la deduzione non spetta.
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