• NEL “NUOVO” REDDITOMETRO, CENTRALE IL RUOLO DEL CONTRADDITORIO

    07 Gennaio / Senza categoria

    Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del
    decreto del 24 dicembre 2012, attuativo del “nuovo” redditometro, si
    aprono molti scenari relativi, in gran parte, alla tutela che dovrà
    essere accordata al contribuente, sia nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, sia nella fase contenziosa.
    Riepilogando, tre sono gli indici che
    il Fisco utilizzerà per la determinazione sintetica del reddito: le
    spese che risultano dall’Anagrafe tributaria, le spese medie derivanti
    dalle indagini ISTAT e gli incrementi patrimoniali.
    Per
    prima cosa, a nostro avviso, il nuovo strumento, nel complesso,
    appare più evoluto rispetto a quello fondato sui decreti del 1992:
    stante il riferimento alle spese medie ISTAT, non dovrebbe più succedere
    che il possesso di una vecchia auto imputi,
    di per sè, un reddito maggiore di 20.000 euro. Del pari, se il
    contribuente restituisce ad esempio 15.000 euro di rate di mutuo alla
    banca, il reddito presunto sarà di 15.000, e non di tre volte superiore
    come succedeva applicando i decreti del 1992.
    È vero che, il nuovo strumento, essendo di fatto uno studio di settore per famiglie, avrà valore di presunzione semplice, ma ciò non vuol dire che l’intero onere probatorio, in maniera incondizionata, graverà
    sull’Ufficio. In altre parole, una volta arrivato l’accertamento, sarà
    centrale il contraddittorio, momento in cui il contribuente dovrà
    motivare il perchè le spese imputate non sono consone con la situazione
    concreta. Se il contribuente nulla dice o non si presenta, allora, come
    detto dalla Cassazione in tema di studi di settore, vale il dato che
    emerge dal “redditometro”.
    Molto interessante quanto prescritto
    nella tabella “A”, in merito all’importanza degli investimenti: essi
    verranno conteggiati al netto dei disinvestimenti non solo dell’anno, ma
    anche dei quattro anni precedenti. Come dire: è vero che il
    contribuente ha dimostrato di avere una capacità di spesa, ma detta
    capacità, dal punto di vista normativo, trova automatica giustificazione nei disinvestimenti effettuati.
    Considerato che, nel sistema pregresso (e anche oggi per gli accertamenti ante 2009)
    talune Direzioni provinciali pretendono la prova che il denaro
    proveniente dal disinvestimento è stato, in concreto, utilizzato per
    l’incremento patrimoniale, l’innovazione è da salutare con favore.
    Ove
    non ci siano disinvestimenti, la spesa potrà essere imputata per intero
    nell’anno del sostenimento, come dice peraltro l’art. 38 del DPR
    600/73, ma il contribuente potrà dimostrare di averla potuta sostenere
    grazie ai risparmi accumulati negli anni, e qui si aprirà il delicato problema relativo al contenuto della prova contraria.
    Sulle spese medie che
    derivano dalle indagini ISTAT, rimane fermo che il Fisco, in certi
    casi, dovrà dimostrare il possesso del “fatto indice”, come ora. Di
    conseguenza, se vengono imputate spese medie per carburante,
    occorre dimostrare che il contribuente possiede un auto, stessa cosa
    per le spese che derivano dal possesso di animali domestici.

    Molte volte non serve conservare ricevute fiscali e scontrini

    Diverso, ovviamente, per le spese che, per “fatto notorio”, tutti sostengono come le spese per alimentari e vestiario.
    Relativamente
    alle spese, occorrerà una certa flessibilità da parte del Fisco e delle
    Commissioni tributarie: è palese che se, per ipotesi, l’accertamento
    viene fatto ad un pensionato che
    ha sempre vissuto in campagna, è presumibile supporre che questi nulla
    (o quasi) abbia speso per il vestiario, men che meno per l’iscrizione a centri di benessere.
    Poi,
    a nostro avviso, a differenza di quanto si sta sostenendo da più parti,
    a poco serve conservare ricevute fiscali e scontrini, ad esempio,
    relativi alla spesa effettuata nel supermercato: anche se al Fisco si
    esibiscono le ricevute della spesa fatta tutto l’anno, il funzionario,
    del tutto legittimamente, potrà obiettare che il contribuente non le ha esibite tutte, e che, quindi, rimane valida la presunzione ISTAT.
    Invece,
    potrebbe essere utile conservare le ricevute delle spese che possono
    risultare dalle banche dati, come quelle per l’effettuazione di viaggi e
    crociere (meglio averle, ad esempio per contestare eventuali errori materiali).
    Queste,
    però, sono considerazioni “a caldo”, magari premature, posto che solo
    nel momento in cui si vedrà quale sarà il contenuto (e, soprattutto, la motivazione) degli accertamenti sarà possibile formulare osservazioni più precise.

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_405884.aspx

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