Dal prossimo 01 gennaio 2013
l’Italia è chiamata a recepire il contenuto della Direttiva 2010/45/UE che è
intervenuta in modo massiccio sulle regole della fatturazione. Il Dipartimento
delle Politiche Fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze ha reso
nota una bozza di decreto legislativo di modifica interna, al fine di recepirne
gli adempimenti.
l’Italia è chiamata a recepire il contenuto della Direttiva 2010/45/UE che è
intervenuta in modo massiccio sulle regole della fatturazione. Il Dipartimento
delle Politiche Fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze ha reso
nota una bozza di decreto legislativo di modifica interna, al fine di recepirne
gli adempimenti.
Nell’attesa del varo ufficiale del provvedimento, che entrerà in
vigore dal prossimo 1° gennaio 2013, si individuano alcune delle novità.
vigore dal prossimo 1° gennaio 2013, si individuano alcune delle novità.
IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA
Per ogni operazione imponibile il cedente / prestatore deve, come
noto, emettere fattura anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili, che
contenga
noto, emettere fattura anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili, che
contenga
– data di emissione;
– numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché
ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché
ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso
di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o
domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa,
arte o professione, codice fiscale; (ATTENZIONE, quindi se la fattura contiene
solo il codice fiscale non si considera fatta per l’esercizio professionale o d’impresa);
domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso
di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o
domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa,
arte o professione, codice fiscale; (ATTENZIONE, quindi se la fattura contiene
solo il codice fiscale non si considera fatta per l’esercizio professionale o d’impresa);
– natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell’operazione;
dell’operazione;
– corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2)
base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2)
– corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono;
premio o abbuono;
– aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento
al centesimo di euro;
al centesimo di euro;
– data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri
e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di
cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, DL n.
331/93;
e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di
cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, DL n.
331/93;
– annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
In caso di applicazione di aliquote diverse:
– la natura, qualità e quantità dei beni / servizi;
– l’imponibile;
– l’imposta;
vanno indicati (come di consueto) secondo l’aliquota applicabile.
La fattura (cartacea) va compilata in duplice esemplare di cui uno va
consegnato / spedito all’acquirente / committente.
consegnato / spedito all’acquirente / committente.
LE FATTURE INTRACOMUNITARIE
In caso di acquisti intracomunitari diventa regola generale l’integrazione
delle fatture con l’indicazione dell’imposta sia per quanto riguarda i
servizi generici resi da prestatore UE sia per quanto riguarda l’acquisto di
servizi non generici. Nei documenti dovrà essere sempre indicata la partita
Iva del committente o del cessionario o il codice fiscale nel caso in cui
lo scambio avvenga con un soggetto privato.
La fattura dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo l’effettuazione
dell’operazione o l’avvenuta cessione intracomunitaria del bene. Per la
regolarizzazione di operazioni per le quali non è stata ricevuta la fattura si
avrà tempo fino al 15 del terzo mese successivo l’operazione.
delle fatture con l’indicazione dell’imposta sia per quanto riguarda i
servizi generici resi da prestatore UE sia per quanto riguarda l’acquisto di
servizi non generici. Nei documenti dovrà essere sempre indicata la partita
Iva del committente o del cessionario o il codice fiscale nel caso in cui
lo scambio avvenga con un soggetto privato.
La fattura dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo l’effettuazione
dell’operazione o l’avvenuta cessione intracomunitaria del bene. Per la
regolarizzazione di operazioni per le quali non è stata ricevuta la fattura si
avrà tempo fino al 15 del terzo mese successivo l’operazione.
LA FATTURE SEMPLIFICATE
Per le operazioni con importi fino a 100 euro sarà possibile
emettere fatture ‘semplificate’. Per questi documenti basterà indicare solo
codice fiscale o partita Iva del destinatario della fattura e basterà indicare
l’importo complessivo, cioé comprensivo di Iva, senza indicazione separata dell’imposta.
emettere fatture ‘semplificate’. Per questi documenti basterà indicare solo
codice fiscale o partita Iva del destinatario della fattura e basterà indicare
l’importo complessivo, cioé comprensivo di Iva, senza indicazione separata dell’imposta.
LE FATTURE ELETTRONICHE
Fatture elettroniche e fatture cartacee sono equiparate tra loro.
Anche le fatture elettroniche dovranno essere conservate ai fini fiscali,
inoltre dovranno essere convalidate mediante firma digitale o tramite
sistemi gestionali che ne garantiscano l’autenticità e l’integrità dei dati.
Anche le fatture elettroniche dovranno essere conservate ai fini fiscali,
inoltre dovranno essere convalidate mediante firma digitale o tramite
sistemi gestionali che ne garantiscano l’autenticità e l’integrità dei dati.