• LE NUOVE REGOLE DI FATTURAZIONE DAL 2013

    12 Dicembre / Senza categoria
    Dal prossimo 01 gennaio 2013
    l’Italia è chiamata a recepire il contenuto della Direttiva 2010/45/UE che è
    intervenuta in modo massiccio sulle regole della fatturazione. Il Dipartimento
    delle Politiche Fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze ha reso
    nota una bozza di decreto legislativo di modifica interna, al fine di recepirne
    gli adempimenti.
    Nell’attesa del varo ufficiale del provvedimento, che entrerà in
    vigore dal prossimo 1° gennaio 2013, si individuano alcune delle novità.
    IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA
    Per ogni operazione imponibile il cedente / prestatore deve, come
    noto, emettere fattura anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili, che
    contenga
    – data di emissione;
    – numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
    – ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
    domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché
    ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
    – numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
    – ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o
    domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale
    nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
    – numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso
    di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di
    stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o
    domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa,
    arte o professione, codice fiscale; (ATTENZIONE, quindi se la fattura contiene
    solo il codice fiscale non si considera fatta per l’esercizio professionale o d’impresa);
    – natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
    dell’operazione;
    – corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
    base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto,
    premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2)
    – corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto,
    premio o abbuono;
    – aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento
    al centesimo di euro;
    – data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri
    e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di
    cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, DL n.
    331/93;
    – annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o
    prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
    In caso di applicazione di aliquote diverse:
    – la natura, qualità e quantità dei beni / servizi;
    – l’imponibile;
    – l’imposta;
    vanno indicati (come di consueto) secondo l’aliquota applicabile.
    La fattura (cartacea) va compilata in duplice esemplare di cui uno va
    consegnato / spedito all’acquirente / committente.
    LE FATTURE INTRACOMUNITARIE
    In caso di acquisti intracomunitari diventa regola generale l’integrazione
    delle fatture
    con l’indicazione dell’imposta sia per quanto riguarda i
    servizi generici resi da prestatore UE sia per quanto riguarda l’acquisto di
    servizi non generici. Nei documenti dovrà essere sempre indicata la partita
    Iva del committente o del cessionario o il codice fiscale
    nel caso in cui
    lo scambio avvenga con un soggetto privato.
    La fattura dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo l’effettuazione
    dell’operazione o l’avvenuta cessione intracomunitaria del bene. Per la
    regolarizzazione di operazioni per le quali non è stata ricevuta la fattura si
    avrà tempo fino al 15 del terzo mese successivo l’operazione.
    LA FATTURE SEMPLIFICATE
    Per le operazioni con importi fino a 100 euro sarà possibile
    emettere fatture ‘semplificate’. Per questi documenti basterà indicare solo
    codice fiscale o partita Iva del destinatario della fattura e basterà indicare
    l’importo complessivo, cioé comprensivo di Iva, senza indicazione separata dell’imposta.
    LE FATTURE ELETTRONICHE
    Fatture elettroniche e fatture cartacee sono equiparate tra loro.
    Anche le fatture elettroniche dovranno essere conservate ai fini fiscali,
    inoltre dovranno essere convalidate mediante firma digitale o tramite
    sistemi gestionali che ne garantiscano l’autenticità e l’integrità dei dati.
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