Con la risoluzione n. 107 dell’11 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “margine operativo lordo”,
che se positivo consente di disapplicare in modo automatico la
disciplina delle società in perdita sistematica, può essere determinato escludendo dai costi della produzione i canoni di leasing.
Si
tratta di un’apertura, già annunciata in via informale dai piani alti
dell’Agenzia, finalizzata a correggere, seppure solo in via
interpretativa, una norma formulata in modo non esaustivo. Come si
ricorderà, infatti, l’art. 1, comma 1, lett. f) del Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, nel prevedere la disapplicazione automatica per le società che conseguono un margine operativo lordo positivo,
ha definito questa grandezza quale differenza tra il valore ed i costi
della produzione di cui alle voci A e B del Conto economico, non
considerando però tra i costi della produzione gli ammortamenti, le
svalutazioni e gli accantonamenti indicati nelle voci B.10, B.12 e B.13.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali, si assumono le voci di Conto economico corrispondenti.
È apparsa subito con tutta evidenza la penalizzazione che gravava, in virtù della formulazione testuale della disposizione, sulle imprese che hanno effettuato investimenti in leasing (per
le quali il MOL sarebbe stato ridotto dai canoni iscritti nella voce
B.8) rispetto a quelle che hanno beni in proprietà, i cui ammortamenti
non riducono invece il MOL. Essa doveva, come detto, imputarsi ad una
mera dimenticanza del legislatore, che nel contesto dell’art. 96 del
TUIR in materia di interessi passivi ha dato una definizione del ROL
(grandezza, evidentemente, “sorella” del MOL) che parifica a tutti gli effetti gli ammortamenti e i canoni di leasing dei beni strumentali.
Con
la risoluzione 107/2012 questa disparità viene meno, per cui non
occorre considerare, tra i costi che abbattono il margine operativo, i
canoni di leasing. Qualora il MOL sia, quindi, negativo in base alla
formulazione testuale della norma, ma positivo in virtù dello “scorporo” dei canoni di leasing dalle voci suscettibili di ridurlo, la società può fare valere la situazione di disapplicazione automatica, evitando così di presentare l’interpello alla Direzione Regionale competente.
Come
evidenziato dalla risoluzione, il dato dei canoni di leasing da
scorporare – unitamente ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti –
dai costi della produzione è quello risultante dal bilancio, comprensivo cioè della quota interessi; si tratta di un’impostazione che l’Agenzia stessa aveva assunto nella circolare n. 19
del 21 aprile 2009 in materia di interessi passivi ai fini della
quantificazione del ROL e che è stata naturalmente estesa al caso in
esame, alla luce del fatto che entrambe le norme fanno riferimento alle
voci di bilancio. Se, quindi, vi sono limitazioni alla deducibilità dei
canoni di leasing, sia per quanto riguarda la quota capitale
(circostanza che potrà concretamente prefigurarsi soprattutto sui
contratti stipulati dal 29 aprile 2012 a seguito delle modifiche del DL
16/2012), sia per quanto riguarda la quota interessi (fatto, invece,
assai frequente anche per gli attuali contratti), esse non rilevano, in
quanto il dato da considerare ai fini del calcolo del MOL è quello civilistico.
Benché la questione non emerga in modo univoco dalla lettura della risoluzione, si deve ritenere che solo i canoni di leasing dei beni strumentali non
riducano il MOL; al contrario, se oggetto del contratto è un bene alla
cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, i canoni
dovrebbero invece ridurre il margine operativo. Depongono a favore di
questa conclusione sia l’analogia
con la normativa in materia di interessi passivi (la quale, tuttavia,
prevede espressamente che il ROL non sia ridotto dai canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali), sia il principio sottostante,
rappresentato dalla necessità di equiparare la
situazione delle società che acquisiscono beni strumentali in proprietà
(iscrivendo al Conto economico gli ammortamenti) e quella delle società
che effettuano i medesimi investimenti in leasing.
Da ultimo,
occorre sperare in un’ulteriore apertura dell’Agenzia affinché, più in
generale, le cause di disapplicazione automatica contenute nel
Provvedimento dell’11 giugno 2012 possano essere fatte valere non solo nel triennio di riferimento, ma anche nell’annualità per la quale si presenta la dichiarazione.
Proprio prendendo a riferimento il MOL, apparirebbe paradossale
escludere in modo automatico una società con MOL positivo nel 2011 e con
MOL negativo nel 2012, ed assoggettare alle pesanti conseguenze della
disciplina delle società in perdita una società con MOL negativo nel
triennio 2009-2011 e con lo stesso dato positivo per il 2012. Una
rivisitazione di questa impostazione della circolare 23/2012 potrebbe, quindi, essere d’auspicio.
I CANONI DI LEASING NON RIDUCONO IL MOL
12 Dicembre / Senza categoria