Con riferimento al regime dei “nuovi” minimi, sulla base dei chiarimenti forniti con riferimento al “vecchio” regime dei minimi, gli omaggi dovrebbero essere integralmente deducibili soltanto se di valore inferiore a 50 euro, analogamente a quanto previsto per la generalità dei contribuenti.
Come
noto, il regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 1, comma 104
della L. n. 244/2007 ha trovato applicazione a partire dal 2008 fino al
31 dicembre 2011. Per effetto dell’intervento del DL 98/2011, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 tale regime è stato oggetto di una
profonda rivisitazione ed è stato ridenominato “Regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità”
(noto anche come regime dei “nuovi minimi”); tra l’altro, sono stati modificati i requisiti di accesso ed il livello di tassazione.
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 30 maggio 2012 n. 17
(§ 1), “di fatto l’ex regime dei minimi è assorbito dal nuovo regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità […], che – pur incardinato sulle disposizioni che regolavano
il precedente regime (cfr. art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244
del 2007 e decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 2
gennaio 2008) – presenta rilevanti caratteri di novità”.
In
particolare, il regime dei “nuovi minimi” si applica per il periodo
d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (vale a
dire per 5 annualità),
esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività
d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa successivamente
al 31 dicembre 2007. In deroga alla predetta disciplina, l’applicabilità
del regime è estesa anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a
quello di inizio attività, ma non oltre il periodo d’imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di età.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF
e delle addizionali regionali e comunali, prevista dal comma 105
dell’articolo 1 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007, è ridotta al 5% (in luogo della precedente imposta sostitutiva pari al 20% per i contribuenti minimi fino al 31 dicembre 2011).
Tanto premesso, atteso che le modalità di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva non sono mutate, si ritiene che i chiarimenti resi sul punto dall’Amministrazione finanziaria fino al 2011 conservino la propria validità.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 28 gennaio 2008 n. 7 (§ 5.1) ha precisato che non possono trovare applicazione le specifiche norme del TUIR che limitano la deducibilità delle
spese per omaggi, vitto e alloggio. Di conseguenza, l’Agenzia, con la
citata circolare, ha precisato che le spese per omaggi (nonché quelle di
vitto e alloggio) possono essere integralmente dedotte nel periodo di
sostenimento (criterio di cassa), purché sia rispettato il requisito
dell’inerenza.
Al riguardo, è poi intervenuta la circolare Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34, la quale, al paragrafo 9, ha precisato che in tal caso si fa riferimento ai soli omaggi di valore non superiore a 50 euro.
Pertanto,
la circolare Agenzia delle Entrate 34/2009, contrariamente a quanto si
poteva desumere dalla circ. 7/2008, ha affermato che le spese di
rappresentanza, inerenti a sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 19 novembre
2008, sono deducibili, nei limiti del plafond, anche per i soggetti che rientrano nel regime dei minimi.
Tale posizione desta, tuttavia, alcune perplessità alla luce di quanto sostenuto in precedenti documenti di prassi. Infatti, oltre alla già citata circolare Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2008 n. 7 (paragrafo 5.1), si veda anche la circolare 19 febbraio 2008 n. 12,
paragrafo 4.3, nella quale si afferma che “con riferimento a tali
soggetti non trovano applicazione le regole ordinarie di determinazione
del reddito dettate dal Testo Unico delle Imposte sui redditi”.