• COMPORTAMENTO CONCLUDENTE NELL’IVA PER CASSA

    22 Novembre / Senza categoria

    L’opzione per l’IVA per cassa si desume esclusivamente dal comportamento concludente del contribuente, ed è comunicata nella prima dichiarazione IVA da presentarsi successivamente alla scelta effettuata, con la conseguenza che nessun modello ad hoc deve essere presentato da parte del soggetto passivo IVA.
    Questa
    è la principale novità contenuta nel provvedimento direttoriale n.
    165764, pubblicato ieri sera sul sito dell’Agenzia. Pertanto, coloro che
    intendono avvalersi del regime in questione già a partire dal prossimo 1° dicembre 2012, dovranno comunicare tale scelta nel modello IVA 2013
    (quadro VO), relativa all’anno 2012, atteso che trattasi della prima
    dichiarazione annuale da presentarsi successivamente alla scelta
    effettuata che, come detto, si concretizza con il comportamento
    concludente. Al contrario, i soggetti passivi che (più presumibilmente)
    intendono optare per il regime di IVA per cassa a partire dal 1° gennaio 2013, dovranno confermare tale scelta nel modello IVA 2014, per l’anno 2013.
    Su tale ultimo aspetto, tuttavia, non vi è particolare chiarezza, posto che sussiste un contrasto tra
    quanto indicato nel punto 1.2 del provvedimento, in cui si recita che
    la comunicazione è effettuata “nella prima dichiarazione annuale ai fini
    dell’imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla
    scelta effettuata” (e quindi nel modello IVA 2013, da presentarsi entro il 30 settembre 2013, sia per le opzioni con effetto dal 1° dicembre 2012, sia per quelle con effetto dal 1° gennaio 2013,
    in quanto trattasi in entrambi i casi della prima dichiarazione da
    presentarsi successivamente alla scelta effettuata), e quanto indicato
    nelle motivazioni al
    provvedimento, in cui si legge che “l’opzione o la revoca (…) dovranno
    essere comunicate nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in
    cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso
    dell’anno successivo” (pertanto nel modello IVA 2013 per coloro che
    optano già dal 1° dicembre 2012, e nel modello IVA 2014 per i soggetti
    che optano dal 1° gennaio 2013).
    È confermato, in primo luogo, che a seguito dell’opzione, nelle fatture deve essere riportata la dicitura di operazione effettuata con “IVA per cassa”
    (che appare non avere utilità, posto che la controparte può esercitare
    il diritto alla detrazione nei modi ordinari), e l’eventuale omissione
    dei tale dicitura costituisce, in ogni caso, una mera violazione formale.
    Per quanto riguarda gli effetti dell’opzione, in linea generale, gli stessi decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui l’opzione
    stessa è esercitata, ovvero, in caso di inizio di attività nel corso
    dell’anno, dalla data di inizio dell’attività stessa. Limitatamente
    all’anno 2012, si precisa nel provvedimento, quale primo anno di
    applicazione del regime, gli effetti dell’opzione decorrono ovviamente
    dal 1° dicembre, come precisato dal DM 11 ottobre 2012, attuativo
    dell’art. 32-bis del DL n. 83/2012.

    Effetti dell’opzione salvi anche in caso di dichiarazione “tardiva”

    Relativamente alla durata dell’opzione,
    il provvedimento precisa che la stessa, una volta esercitata, vincola
    il soggetto passivo al mantenimento dell’opzione stessa per almeno un triennio,
    salvi i casi di superamento della soglia massima di volume d’affari in
    corso d’anno (2 milioni di euro), nel qual caso il regime, come disposto
    dall’art. 7 del DM 11 ottobre 2012, cessa a partire dalle operazioni
    effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è
    stato superato.
    Trascorso il triennio di permanenza nel regime, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa,
    da esercitarsi con le medesime modalità dell’opzione, ossia con il
    comportamento concludente (ritorno all’applicazione dell’IVA
    “ordinaria”) e con la comunicazione nella prima dichiarazione IVA da
    presentarsi successivamente alla revoca. In merito alla durata
    dell’opzione, è precisato che, per coloro che intendono optare già dal
    prossimo 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato per intero ai fini del computo del triennio, con la conseguenza che il regime cesserà il 31 dicembre 2014.
    Infine, l’Agenzia chiarisce che, salva l’applicazione delle relative sanzioni, sono fatti salvi gli effetti dell’opzione, anche se la stessa è comunicata in una dichiarazione “tardiva”, ossia presentata entro i 90 giorni successivi allo spirare del termine ordinario.

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_401151.aspx

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