• IL NUOVO REDDITEST

    16 Novembre / Senza categoria

    Con il comunicato stampa dell’8 novembre scorso, l’Agenzia ha reso noto che il 20 novembre sarà presentato il Redditest, ossia il nuovo strumento di compliance che
    permetterà ai contribuenti persone fisiche di valutare la coerenza tra
    il reddito dichiarato e le spese sostenute nello stesso periodo
    d’imposta. In sostanza, il software serve a verificare preventivamente se il reddito dichiarato è coerente con le spese sostenute dal nucleo familiare.
    In
    estrema sintesi, si ricorda che l’articolo 22, comma 1, del DL n.
    78/2010 ha modificato l’articolo 38 del DPR n. 600/1973, disponendo che
    l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del
    contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta. Il contribuente, in ogni caso, può dimostrare che il nucleo familiare possiede un reddito sufficiente per
    affrontare le spese. La determinazione sintetica del reddito
    complessivo è ammessa solo qualora il reddito complessivo accertabile
    ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. In pratica, riprendendo l’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25
    del 19 giugno 2012, risposta n. 8.3, nel caso in cui il contribuente
    dichiari un reddito complessivo pari a 82mila euro, se il reddito
    accertabile sinteticamente risulta pari a 100mila euro, l’accertamento
    viene effettuato. Infatti, l’importo di 100mila euro è superiore alla
    somma tra il 20% di 82mila euro, che è pari a 16.400 euro, e 82 mila
    euro.
    Va, altresì, ricordato che circa un anno fa l’Agenzia delle Entrate, illustrando le nuove regole del redditometro, ha precisato che vengono prese in considerazione oltre 100 voci,
    rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative
    di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente alla stima del
    reddito. Le voci di spesa sono aggregate nelle seguenti sette categorie:
    abitazione; mezzi di trasporto; assicurazioni e contributi; istruzione; attività sportive e ricreative e cura della persona; altre spese significative; investimenti immobiliari e mobiliari netti.
    Una volta inseriti i dati nel software, la coerenza è segnalata da una
    luce verde, mentre una luce rossa indica un tenore di vita incoerente
    rispetto al reddito dichiarato e, quindi, il contribuente è invitato a rivedere la propria posizione reddituale per correre “ai ripari” al fine di evitare l’accertamento.
    Tanto
    precisato, il contribuente deve valutare l’operazione da eseguire,
    atteso che deve procedere poi a redigere ovvero a rettificare la
    dichiarazione dei redditi, tenendo presente che l’accertamento sintetico
    si applica alle sole persone fisiche. Deve, in sostanza, ricercare i
    rimedi necessari per raggiungere la coerenza al Redditest, dichiarando
    un reddito sufficiente per sostenere le spese.
    Per gli imprenditori individuali,
    l’adeguamento agli studi di settore, ad esempio, permetterebbe il
    raggiungimento dello scopo. Sempre in tema di rimedi, altra possibilità è
    data dalla tassazione frazionata delle
    plusvalenze e delle sopravvenienze attive. L’articolo 86, comma 4, del
    TUIR dispone che le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
    reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state
    realizzate ovvero, se i beni ceduti sono posseduti da almeno tre anni, a
    scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei
    quattro esercizi successivi. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ai fini della rateizzazione della plusvalenza, devono essere iscritti come tali negli ultimi tre bilanci. In merito alle sopravvenienze attive,
    l’articolo 88, comma 2, stabilisce che i risarcimenti danni relativi a
    beni strumentali, classificati come sopravvenienze attive, che eccedono
    l’ammontare iscritto in precedenti bilanci, concorrono a formare il
    reddito nell’esercizio di realizzo ovvero, a scelta del contribuente,
    nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Il successivo comma 3,
    lettera b) dello stesso articolo dispone che i proventi conseguiti a
    titolo di contributo o liberalità, anche in natura, costituiscono
    reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati oppure in quote
    costanti nell’esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il
    quarto.
    Al fine che in questa sede interessa, tutte queste possibilità permettono di valutare se è conveniente imputare
    le plusvalenze e le sopravvenienze attive interamente in un periodo
    d’imposta ovvero in più periodi d’imposta. In pratica, ciò che
    l’imprenditore deve ponderare concerne l’aspetto economico e
    il rischio di ricevere un accertamento. L’aspetto economico attiene
    alla tassazione della plusvalenza o della sopravvenienza attiva in un
    unico periodo d’imposta, con conseguente esborso monetario non
    indifferente. Il rischio che l’imprenditore corre, invece, riguarda la
    possibilità di ricevere un accertamento sintetico, con possibili effetti economici negativi e superiori rispetto a quanto previsto in precedenza.
    Da
    ultimo, si segnala che, se per l’imprenditore individuale potrebbe
    essere facile rimediare, ricorrendo a quanto suesposto, per la persona fisica non imprenditore la soluzione al problema è molto ardua, perché i mezzi a disposizione sono rari. 

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_400657.aspx

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