• ERRATA INDICAZIONE DEI COSTI BLACK LIST

    26 Ottobre / Senza categoria

     La correzione avviene mediante ravvedimento operoso

    Premessa
    Le imprese che nel 2011 hanno sostenuto costi relativamente ad
    operazioni (acquisti di beni e prestazioni di servizi) intercorse con
    soggetti domiciliati in Paesi o territori extra-UE a fiscalità
    privilegiata (c.d. paradisi fiscali) devono evidenziarli nel mod. Unico
    2012. Qualora questo non fosse stato fatto oppure fosse avvenuto in modo
    sbagliato è possibile rimediare mediante ravvedimento operoso.
    Costi black list –
    Come noto, in base a quanto disposto dall’art. 110, comma 10, TUIR, “le
    spese e gli altri componenti negativi” derivanti da operazioni
    effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata individuati
    dalla c.d. “black list” sono, in generale, indeducibili, salva la
    sussistenza delle c.d. circostanze esimenti. Infatti, qualora l’impresa
    italiana fornisca la prova che l’impresa estera svolga prevalentemente
    un’attività commerciale ai sensi dell’art. 2195, C.c. ovvero, in
    alternativa le operazioni siano state effettivamente eseguite e le
    stesse rispondano a un interesse economico effettivo, le predette
    spese/costi diventano deducibili.
    Indicazione in Unico
    – Gli stessi devono, però, essere “separatamente indicati nella
    dichiarazione dei redditi”, utilizzando gli specifici righi previsti. In
    particolare va riportato tra le variazioni in aumento, l’ammontare
    complessivo dei costi delle operazioni intercorse con imprese
    domiciliate nei paradisi fiscali e tra le variazioni in diminuzione, la
    parte deducibile dei costi per la sussistenza delle predette
    circostanze.
    Conseguenze – Si rammenta che la
    separata indicazione delle spese/costi nella dichiarazione dei redditi
    fino al 31.12.2006 costituiva una condizione essenziale ai fini della
    deducibilità degli stessi, mentre dall’1.1.2007 non è richiesta ai fini
    della deducibilità degli stessi, essendo questa subordinata
    esclusivamente alla presenza delle predette esimenti. In caso di mancata
    indicazione è comunque applicabile una sanzione particolarmente
    onerosa.
    Ravvedimento – Tale irregolarità può
    essere sanata tramite una dichiarazione integrativa, prima dell’avvio
    dei controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria ed entro il
    termine di decadenza dell’accertamento. Ciò consente l’applicazione
    delle sanzioni in misura attenuata. Peraltro, qualora la dichiarazione
    integrativa sia inviata entro il termine di presentazione della
    dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
    violazione, è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni
    prevista dal ravvedimento operoso.
    Le sanzioni ridotte
    In particolare se il ravvedimento interviene entro il termine di
    presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione
    è commessa, la sanzione da versare (codice tributo «8911») è di 32 euro
    (25 per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011), mentre
    successivamente è pari a 258 euro (in questa particolare ipotesi è
    ammesso il ravvedimento anche oltre l’anno). Secondo la circolare
    46/E/2009, a controlli iniziati il ravvedimento diviene inefficace e si
    applica la sanzione specifica del 10% dei costi non indicati, con un
    minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro (articolo 8, comma 3-bis,
    del D.Lgs. 471/97).
     

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