• FORNITORI ALIMENTARI, DA OGGI SI VENDE SOLO CON IL CONTRATTO

    24 Ottobre / Senza categoria
    Da oggi scatta l’obbligo di stipulare in «forma
    scritta» i contratti aventi a oggetto prodotti agricoli e alimentari. E,
    per il mancato rispetto dei termini di pagamento fissati per legge in
    60 giorni (o 30 giorni per i prodotti deteriorabili), oltre agli
    interessi sempre dovuti, pene fino a 500 mila euro, avuto riguardo al
    fatturato e alla recidività dei ritardi. Questo ciò che emerge dalla
    lettura dell’art. 62, dl n. 1/2012 («decreto liberalizzazioni») e dal
    decreto attuativo, emanato dal ministero delle politiche agricole di
    concerto con il ministero dello sviluppo economico.

    In sintesi, gli accordi che hanno per oggetto la cessione di prodotti
    agricoli, di qualsiasi genere e alimentari, devono essere
    «obbligatoriamente» stipulati in forma scritta e devono contenere, a
    pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del
    prodotto ceduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e i termini
    di pagamento. Quest’ultimo è il vero punto cruciale della questione
    giacché nel comparto agricolo i termini di pagamento sono da sempre
    alquanto diluiti (si arriva anche a 18 mesi per taluni prodotti non
    edibili come le piante ornamentali), mentre il comma 3, del citato art.
    62 ha disposto che il pagamento del prezzo ai fornitori deve essere
    eseguito nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura per i
    prodotti deteriorabili e di 60 per le altre merci, a prescindere dalle
    controparti.

    Il termine per il pagamento della cessione decorre dall’ultimo giorno
    del mese di ricevimento della fattura e gli interessi, da determinarsi
    tenendo conto del saggio legale aumentato di due punti percentuali,
    decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza che il
    cedente proceda nella «messa in mora» del debitore e sono sempre
    applicabili a prescindere dalla volontà delle parti.

    Il Consiglio di Stato, con l’adunanza del 27/09/2012 (numero
    04203/2012, dello scorso 8 ottobre) ha dato «parere favorevole» alla
    bozza di decreto di attuazione che, di fatto, è già in vigore, ancorché
    sia prevista una prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
    compiendo rilievi sul difetto di coordinamento del momento di decorrenza
    automatica degli interessi e sull’identificazione dello stesso saggio
    che non dovrebbe essere derogabile dalle parti ma ancorato a quello
    indicato dalla normativa comunitaria, riguardante la lotta contro i
    ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, maggiorato di due
    punti percentuali.

    Il mancato rispetto dei termini di pagamento, oltre che far scattare
    il calcolo degli interessi, costituisce un illecito sanzionabile con
    un’ammenda da euro 500 a euro 500 mila, mentre la violazione
    dell’obbligo della forma scritta e l’assenza dei contenuti obbligatori
    fa scattare la sanzione da euro 516 a euro 20 mila.

    Il Consiglio di stato, però, ha eseguito rilievi anche sulla
    necessaria presenza di un contratto in forma scritta che dovrebbe
    presupporre la manifestazione di volontà delle parti che, per espressa
    previsione («anche priva di sottoscrizione») manca di un requisito
    negoziale fondamentale, quale la convalida (firma) della controparte.
    Inoltre, le imprese che emettono una fattura differita, in assenza di
    una data certa di ricezione del documento e stante il fatto che, in tal
    caso, il cedente deve considerare la data di consegna dei prodotti,
    avranno difficoltà a determinare correttamente e per ogni consegna la
    data di decorrenza degli interessi.

    Infine, si segnalano ulteriori problematiche applicative con
    riferimento al recupero di tutti i dati e informazioni dei «contratti in
    essere» (per esempio, piante ordinate a gennaio, consegnate a
    settembre, con pagamento concordato a marzo 2013) alla data del 24
    ottobre, che dovranno essere adeguati in forma scritta con l’indicazione
    di tutti i dati prescritti dalla disciplina in commento, non potendo
    utilizzare l’integrazione nei documenti originari già emessi (Ddt o
    fatture), ma dovendo ricorrere all’elaborazione di una scrittura privata
    ad hoc.

    http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201210241223332615&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=news

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