• DAL 1° GENNAIO 2014, PAGAMENTO AI PROFESSIONISTI CON BANCOMAT

    20 Ottobre / Senza categoria

    I pagamenti delle parcelle professionali potranno essere effettuati anche tramite bancomat, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2014.
    A stabilirlo è l’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012, recante “Ulteriori
    misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato sul Supplemento
    Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245.
    Il
    comma richiamato letteralmente dispone: “A decorrere dal 1° gennaio
    2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
    La
    volontà di coinvolgere anche i professionisti iscritti ad Albi, solo
    velata nel primo passaggio normativo, è resa palese dall’inciso finale,
    che fa salve le disposizioni del DLgs. 231/2007, in materia di obblighi
    antiriciclaggio, che ha come destinatari, tra gli altri, anche dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro.
    La
    decorrenza della disposizione è differita di oltre 14 mesi. Nel
    frattempo, dovranno intervenire uno o più decreti del Ministero dello
    Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
    Finanze, sentita la Banca d’Italia, volti a disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della
    disposizione stessa, anche avendo riguardo ai singoli soggetti
    interessati. Con i medesimi decreti potrà essere disposta l’estensione
    degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con
    tecnologie mobili (cfr. l’art. 15 comma 5 del DL n. 179/2012).
    Un
    primo appunto che si può muovere alla nuova norma, a prescindere dalla
    legittima finalità di disincentivare l’utilizzo del contante e di
    combattere l’evasione fiscale, attiene all’effettiva utilità per
    il cliente. Al di là degli importi minimi che saranno eventualmente
    fissati nei provvedimenti attuativi, infatti, occorre ricordare che le
    carte di debito presentano, nella stragrande maggioranza dei casi, limiti di utilizzo,
    sia giornalieri che mensili, di non poco conto; circostanza che
    potrebbe delimitarne l’utilizzo alle sole prestazioni professionali di
    valore economico relativamente contenuto. Un discorso parzialmente
    similare, stante i più elevati importi fissati per i limiti di utilizzo,
    è da fare anche con riguardo alle carte di credito;
    a tali fini, peraltro, appare necessario che i decreti attuativi ne
    consentano l’impiego, dal momento che l’attuale riferimento testuale
    dell’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012 è alle sole carte di debito.
    Non poche perplessità, inoltre, desta l’estrema generalità della previsione normativa
    (“prestazione di servizi, anche professionali”), alla quale non sembra
    si possa porre rimedio in sede di provvedimenti attuativi, incaricati di
    disciplinare, oltre ad eventuali importi minimi, esclusivamente “le
    modalità e i termini” di attuazione della disposizione. In tal modo,
    però, non si tiene affatto conto delle più recenti evoluzioni (o,
    probabilmente, sarebbe più corretto dire involuzioni) del mondo delle
    libere professioni. Si pensi, ad esempio, all’ampia schiera dei professionisti monocommittenti,
    le cui uniche fatture, nel corso dell’anno, sono quelle emesse in
    favore dello studio professionale nel quale prestano la loro attività e
    saldate tramite bonifico bancario. In tal caso, l’obbligo di attrezzarsi
    di un POS (Point Of Sale) per consentire i pagamenti tramite carte di
    debito appare alquanto irragionevole.
    Allo stesso modo, appare
    irragionevole l’obbligo per quei professionisti che, in considerazione
    dell’attività svolta, già vengono pagati solo con mezzi tracciati (si
    pensi a chi svolge soltanto attività di sindaco di società ovvero
    attività giudiziaria)

    Norma priva di specifica sanzione

    La norma, infine, è dotata di un chiaro tenore prescrittivo (“sono
    tenuti”), ma risulta priva di una specifica sanzione; nonché, almeno
    per il momento, di obblighi di comunicazione di qualsiasi tipo ai
    rispettivi Ordini professionali (come si era previsto in relazione
    all’obbligo di dotarsi di PEC).
    Non è chiaro, quindi, che cosa
    possa accadere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso in cui un
    qualsiasi cliente sentirà opporsi un rifiuto alla richiesta formulata
    alla segretaria dello studio di pagare tramite bancomat. Appare
    difficile anche ricondurre simile violazione a un qualsiasi obbligo deontologico.
    In tal caso, peraltro, sarebbe necessaria una segnalazione all’Ordine,
    che dovrebbe avviare il relativo procedimento disciplinare.

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_397869.aspx

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