L’opzione per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
A stabilirlo è l’art. 8 del decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze 11 ottobre 2012, attuativo di quanto disposto dal DL 83/2012 e
pubblicato ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze assieme alla
Relazione illustrativa.
In base a tale opzione, le cui modalità di
esercizio saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate, è possibile differire l’esigibilità dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi da parte dei cessionari o committenti. Parallelamente, per i soggetti che optano per l’adozione del regime, è previsto il rinvio della detraibilità dell’imposta
afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei
relativi corrispettivi ai fornitori. I cessionari o committenti che
acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l’IVA per cassa
possono detrarre l’IVA afferente i beni e servizi acquistati già al
momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è
stato ancora pagato.
La disciplina si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni;
la Relazione illustrativa al decreto chiarisce che, nel calcolo del
volume d’affari, vanno considerate sia le operazioni che vengono
assoggettate al regime dell’IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile).
Poiché il regime riguarda, in via di principio, l’intera attività realizzata dai soggetti interessati, l’opzione per il regime ha effetto per tutte le operazioni eseguite, tranne per quelle espressamente escluse.
Fra queste ultime sono comprese le operazioni effettuate dai soggetti
che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA quali, ad
esempio, i produttori agricoli ex art. 34 del DPR n. 633/72 o le agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter.
Un dubbio riguardava la possibilità, in caso di esercizio di più attività con applicazione separata dell’imposta
ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/1972, di esercitare l’opzione per
l’IVA per cassa limitatamente ad una o più attività. Al riguardo, la
Relazione illustrativa chiarisce che, per quanto riguarda le operazioni
effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di
determinazione dell’imposta sul valore aggiunto, si intende che il
regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni
effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti
che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’articolo 36 del DPR
n. 633/1972, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.
Qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esce dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo (e non dalla prima operazione successiva) a quello in cui la soglia è stata superata.
Nella fattispecie, il decreto introduce una previsione di semplificazione,
in quanto stabilisce che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese
in cui è stata applicata l’IVA per cassa, venga computato a debito
l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui
corrispettivi non sono stati ancora incassati.
La scelta è finalizzata, come chiarisce la Relazione illustrativa, ad
evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di
liquidazione dell’imposta.
Altro aspetto dubbio riguardava la previsione che sulle fatture emesse in base al sistema dell’IVA per cassa deve risultare, tramite una specifica annotazione,
che è stata adottata la speciale disciplina. La norma non precisa quali
siano le conseguenze della mancanza sulla fattura di tale annotazione;
la Relazione al decreto chiarisce che trattasi, ai fini sanzionatori, di
violazione formale.