La versione “definitiva” del Ddl. di stabilità per il 2013,
pubblicata sul sito del Governo, conferma che la “stretta” sugli oneri
deducibili e detraibili ai fini IRPEF, destinata a colpire i soggetti
con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro, si applica retroattivamente a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, in deroga allo Statuto del contribuente. Le previste disposizioni limitative, salvo modifiche nel corso dell’iter
parlamentare, sono quindi applicabili già da quest’anno, con effetti
sulle prossime dichiarazioni dei redditi (730/2013 e UNICO 2013 PF) e,
quindi, sulle imposte da versare nel 2013.
La nuova versione del Ddl. contiene però alcune novità rispetto a prima, alcune favorevoli e altre sfavorevoli. In relazione agli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR, è confermato che, in generale, la deducibilità si applica solo per la parte che eccede l’importo di 250 euro,
in relazione a ciascuna tipologia di spesa. Tra gli oneri deducibili
esclusi da tale franchigia, vengono inserite anche le spese mediche
generiche e di assistenza specifica per soggetti portatori di handicap.
Rimangono confermate le esclusioni relative ai seguenti oneri, per i quali rimangono fermi gli eventuali limiti di deducibilità già previsti:
– contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza;
– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
– contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (“fondi pensione”);
– erogazioni liberali per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica;
– erogazioni liberali ad altre confessioni religiose riconosciute;
– somme restituite al soggetto erogatore che avevano concorso a formare il reddito.
Nel
nuovo testo viene però previsto che la suddetta franchigia di 250 euro
si applichi anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo IRPEF è riconducibile all’art. 10 del TUIR.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale previsione si
applica, in particolare, alla deducibilità delle erogazioni liberali
alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale (APS), alle
fondazioni e associazioni riconosciute, alle università e ad altri enti
di ricerca, ai sensi dell’art. 14 del DL 14 marzo 2005 n. 35 convertito
nella L. 14 maggio 2005 n. 80.
La franchigia di 250 euro si applica anche in relazione alla maggior parte degli oneri detraibili di
cui all’art. 15 del TUIR, che potranno beneficiare della detrazione
IRPEF del 19% solo sull’importo eccedente, fermi restando eventuali
limiti massimi di detraibilità già previsti. Anche in questo caso, sono
state previste ulteriori eccezioni. La franchigia, infatti, oltre alle
spese sostenute dai soggetti sordi per i servizi di interpretariato e
alle spese per il mantenimento del cane guida dei soggetti non vedenti,
non si applica altresì:
– alle spese riguardanti i mezzi necessari
all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al
sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap;
– alle spese, nel limite di 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (“badanti”).
Anche
in relazione agli oneri detraibili, viene previsto che la suddetta
franchigia di 250 euro si applichi altresì con riferimento agli oneri e
alle spese la cui detraibilità dall’IRPEF lorda è riconducibile all’art.
15 del TUIR, ad esempio:
– le spese sostenute per la frequenza di asili nido (art. 1 comma 335 della L. 266/2005);
– le erogazioni liberali in denaro alla società di cultura “La Biennale di Venezia” (art. 1 della L. 28/99);
– le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova (art. 8 della L. 52/2001).
In relazione agli oneri detraibili, oltre alla franchigia di 250 euro per ciascuna categoria, è previsto anche un limite complessivo di 3.000 euro per
ciascun periodo d’imposta; non rientrano in tale limite le spese
sanitarie, per le “badanti”, per i servizi di interpretariato dei
soggetti sordi e per il cane guida dei soggetti non vedenti. Dai nuovi
limiti rimangono fuori le spese per gli interventi di recupero edilizio e
di riqualificazione energetica degli edifici, in quanto non
riconducibili all’art. 15 del TUIR.
NUOVE DEROGHE PER GLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI
17 Ottobre / Senza categoria