• NUOVE DEROGHE PER GLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

    17 Ottobre / Senza categoria

    La versione “definitiva” del Ddl. di stabilità per il 2013,
    pubblicata sul sito del Governo, conferma che la “stretta” sugli oneri
    deducibili e detraibili ai fini IRPEF, destinata a colpire i soggetti
    con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro, si applica retroattivamente a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, in deroga allo Statuto del contribuente. Le previste disposizioni limitative, salvo modifiche nel corso dell’iter
    parlamentare, sono quindi applicabili già da quest’anno, con effetti
    sulle prossime dichiarazioni dei redditi (730/2013 e UNICO 2013 PF) e,
    quindi, sulle imposte da versare nel 2013.
    La nuova versione del Ddl. contiene però alcune novità rispetto a prima, alcune favorevoli e altre sfavorevoli. In relazione agli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR, è confermato che, in generale, la deducibilità si applica solo per la parte che eccede l’importo di 250 euro,
    in relazione a ciascuna tipologia di spesa. Tra gli oneri deducibili
    esclusi da tale franchigia, vengono inserite anche le spese mediche
    generiche e di assistenza specifica per soggetti portatori di handicap.
    Rimangono confermate le esclusioni relative ai seguenti oneri, per i quali rimangono fermi gli eventuali limiti di deducibilità già previsti:
    – contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza;
    – contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
    – contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (“fondi pensione”);
    – erogazioni liberali per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica;
    – erogazioni liberali ad altre confessioni religiose riconosciute;
    – somme restituite al soggetto erogatore che avevano concorso a formare il reddito.
    Nel
    nuovo testo viene però previsto che la suddetta franchigia di 250 euro
    si applichi anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo IRPEF è riconducibile all’art. 10 del TUIR.
    Come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale previsione si
    applica, in particolare, alla deducibilità delle erogazioni liberali
    alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale (APS), alle
    fondazioni e associazioni riconosciute, alle università e ad altri enti
    di ricerca, ai sensi dell’art. 14 del DL 14 marzo 2005 n. 35 convertito
    nella L. 14 maggio 2005 n. 80.
    La franchigia di 250 euro si applica anche in relazione alla maggior parte degli oneri detraibili di
    cui all’art. 15 del TUIR, che potranno beneficiare della detrazione
    IRPEF del 19% solo sull’importo eccedente, fermi restando eventuali
    limiti massimi di detraibilità già previsti. Anche in questo caso, sono
    state previste ulteriori eccezioni. La franchigia, infatti, oltre alle
    spese sostenute dai soggetti sordi per i servizi di interpretariato e
    alle spese per il mantenimento del cane guida dei soggetti non vedenti,
    non si applica altresì:
    – alle spese riguardanti i mezzi necessari
    all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al
    sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap;
    – alle spese, nel limite di 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (“badanti”).
    Anche
    in relazione agli oneri detraibili, viene previsto che la suddetta
    franchigia di 250 euro si applichi altresì con riferimento agli oneri e
    alle spese la cui detraibilità dall’IRPEF lorda è riconducibile all’art.
    15 del TUIR, ad esempio:
    – le spese sostenute per la frequenza di asili nido (art. 1 comma 335 della L. 266/2005);
    – le erogazioni liberali in denaro alla società di cultura “La Biennale di Venezia” (art. 1 della L. 28/99);
    – le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova (art. 8 della L. 52/2001).
    In relazione agli oneri detraibili, oltre alla franchigia di 250 euro per ciascuna categoria, è previsto anche un limite complessivo di 3.000 euro per
    ciascun periodo d’imposta; non rientrano in tale limite le spese
    sanitarie, per le “badanti”, per i servizi di interpretariato dei
    soggetti sordi e per il cane guida dei soggetti non vedenti. Dai nuovi
    limiti rimangono fuori le spese per gli interventi di recupero edilizio e
    di riqualificazione energetica degli edifici, in quanto non
    riconducibili all’art. 15 del TUIR.

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_397387.aspx

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