Si ricorda che il D.L. n. 98/2011 aveva
previsto, con decorrenza dal 1° ottobre 2012, l’aumento di due punti
percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21%.
L’applicazione di
tale incremento è stata sostanzialmente rinviata al 1° luglio 2013;
infatti, l’art. 21, comma 1, lett. a), D.L. n. 95/2012, modificando
quanto previsto dall’art. 40, comma 1-ter, D.
L. n. 98/2011, ha posticipato tale incremento al 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013.
Nella disposizione è, inoltre, previsto che a decorrere dal 2014, le
predette aliquote siano rideterminate nella misura dell’11 e del 22%.
Tali misure, come previsto dal comma 1-ter, art. 40, non verranno
applicate se entro il 30 giugno 2013 entreranno in vigore dei
provvedimenti legislativi:
• in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale;
nonché
• l’eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e
favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali tali
da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non
inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
Nella disposizione è, inoltre, previsto che a decorrere dal 2014, le
predette aliquote siano rideterminate nella misura dell’11 e del 22%.
Tali misure, come previsto dal comma 1-ter, art. 40, non verranno
applicate se entro il 30 giugno 2013 entreranno in vigore dei
provvedimenti legislativi:
• in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale;
nonché
• l’eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e
favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali tali
da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non
inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.