• ARRIVA IL VADEMECUM SULL’AGEVOLAZIONE DEL 50%

    06 Settembre / Senza categoria

    È stata pubblicata sul sito internet
    dell’Agenzia delle Entrate la Guida fiscale su “Ristrutturazioni
    edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata al mese di agosto 2012.

    L’agevolazione, che consiste nella detraibilità dall’IRPEF lorda di una
    percentuale (41%, 36% o 50%) delle spese sostenute per l’effettuazione
    di taluni interventi di recupero del

    patrimonio edilizio residenziale, introdotta dall’art. 1 della L. n.
    449/97 (Finanziaria per il 1998), è “a regime” dal 1° gennaio 2012 ed è
    contenuta nel nuovo art. 16-bis del TUIR.
    L’art. 11 comma 1 del
    Decreto “crescita e sviluppo” (DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito
    dalla L. 7 agosto 2012 n. 134) ha stabilito che, per le spese
    documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 del
    TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione
    IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per
    determinati interventi di recupero edilizio è elevata al 50%. Per lo
    stesso periodo, anche l’ammontare massimo detraibile delle spese per
    interventi di recupero edilizio è incrementato da 48.000 euro a 96.000
    euro.
    Riassumendo le ultime novità in materia, con riferimento
    al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico, in
    quanto per le persone fisiche vige il “principio di cassa”),
    l’agevolazione sarà pari al:
    – 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;
    – 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
    – 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, nel limite massimo di
    spesa di 48.000 euro (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).
    Con riferimento al limite massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia
    ribadisce che, per il periodo d’imposta 2012, quindi per le spese
    sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta,
    all’ammontare massimo di 96.000 euro devono essere scomputate le spese
    già sostenute alla predetta data (comunque nei limiti di 48.000 euro,
    per le quali resta ferma la detrazione del 36%), mentre per il periodo
    d’imposta 2013, quindi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30
    giugno 2013, al fine determinare l’ammontare massimo di 96.000 euro si
    deve tenere conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese
    sostenute negli anni precedenti.
    Se, ad esempio, al 30 giugno
    2013 sono state sostenute spese per un ammontare di 50.000 euro, le
    ulteriori spese sostenute nel periodo d’imposta 2013 non potranno
    beneficiare dell’agevolazione.
    L’agevolazione spetta ai
    soggetti che sostengono le spese, residenti o meno in Italia, che sono
    proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali (quali
    uso, usufrutto, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di
    cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non
    ancora titolari di mutuo individuale, soci di cooperative a proprietà
    indivisa, imprenditori individuali (per gli immobili che non sono beni
    strumentali o merce), società di persone (società semplici, snc, sas ed
    enti ad esse equiparati) e le imprese familiari.
    La detrazione
    spetta anche al familiare convivente con il possessore o detentore
    dell’immobile (a condizione che sostenga le spese e i bonifici e le
    fatture siano a lui intestate) oppure al futuro acquirente
    dell’immobile.
    Possono fruire del beneficio fiscale gli interventi:
    – di recupero edilizio;
    – di ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
    – di eliminazione delle barriere architettoniche (hanno ad oggetto
    ascensori e montacarichi, ad esempio la realizzazione di un elevatore
    esterno all’abitazione);
    – contro il compimento di atti illeciti
    (come l’installazione di porte blindate o rinforzate, di casseforti a
    muro, di fotocamere o cineprese collegate a centri di vigilanza privati,
    di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
    e così via);
    – di cablatura degli edifici;
    – contro l’inquinamento acustico;
    – di adozione di misure antisismiche;
    – di bonifica dall’amianto;
    – per evitare gli infortuni domestici. L’Agenzia precisa che
    l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti
    insicuri realizzati su immobili (ad esempio, la sostituzione del tubo
    del gas o la riparazione di una presa mal funzionante), mentre non
    compete il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici
    dotati di meccanismi di sicurezza. Rientrano in questa fattispecie di
    opere agevolabili l’installazione di apparecchi di rilevazione di
    presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio o
    l’installazione del corrimano;
    – per il risparmio energetico;

    di costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali a
    unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune.
    (fonte Eutekne.info)
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