• IL BONUS FACCIATE

    06 Marzo / di Silvia Andreon, news

    Consiste in una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES), pari al 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 ed è concessa quando vengono eseguiti interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche quelli strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

    Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che sostengo le spese per l’esecuzione degli interventi e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dell’intervento, residenti e non residenti in Italia, anche se titolari del reddito d’impresa.

    In particolare, rientrano tra i beneficiari del bonus facciate:

    • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
    • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
    • Le società semplici
    • Le associazioni tra professionisti
    • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone o di capitali)

    La detrazione non può essere usufruita da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Per esempio sono esclusi coloro che percepiscono redditi esclusivamente dal regime forfettario.

    I beneficiari devono possedere l’immobile in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o diritto di superfice. Oppure devono detenere l’immobile in base ad un contratto, regolarmente registrato, di locazione (anche finanziaria) o di comodato, in questo caso, vi deve essere il consenso del proprietario per l’esecuzione dei lavori.

    Inoltre devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    Possono usufruire della detrazione anche:

    • i famigliari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile;
    • i conviventi di fatto;
    • il promissario acquirente dell’immobile oggetto dell’intervento a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato e coloro che eseguono i lavori in proprio conto, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

    La detrazione viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e nei nove anni successivi.

    Il “bonus facciate” riguarda le spese sostenute sugli edifici esistenti, parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche quelli strumentali. Non spetta invece per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o mediante demolizione e ricostruzione.

    Per avere diritto al bonus inoltre gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

    Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:

    • Di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
    • Su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
    • Sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

    Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus.

    Sono escluse le spese effettuate per interventi sulle superfici confinati con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico e quelle sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

    Sono incluse invece le spese correlate sostenute per gli interventi agevolabili, come le spese dei materiali o di progettazione e altre prestazioni professionali connesse.

    Le spese relative agli interventi di rifacimento delle facciate devono essere pagate:

    • Dalle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (sull’importo del bonifico sarà trattenuta la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, attualmente fissata all’8%
    • dai soggetti titolari di reddito d’impresa, non necessariamente mediante bonifico, ma anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).

    Per beneficiare del bonus i soggetti interessati, devono:

    • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
    • comunicare preventivamente all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
    • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e le ricevute di pagamento;
    • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
    • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento;
    • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
    • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici copia della delibera assemblare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
    • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore dell’esecuzione dei lavori.

    Per fruire dell’agevolazione con riguardo agli interventi di efficienza energetica i contribuenti devono acquisire e conservare:

    • l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
    • l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

    Per questi interventi di efficienza energetica, inoltre, deve essere trasmessa comunicazione all’ENEA.

    Si veda anche la guida messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

  • Lascia un commento