• Reintroduzione del super-ammortamento per gli acquisti effettuati dal 1° aprile 2019

    04 Maggio / news

    Il c.d. DL Crescita ha previsto, fra l’altro, la reintroduzione del super- ammortamento al 30% per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Sono invece esclusi da agevolazione gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019.

    Per individuare  se l’investimento rientra fra quelli agevolabili, si deve far riferimento alla regole generali della competenza e quindi le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà); per i beni in leasing rileva la data di consegna del bene al locatario; nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente; per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato.

    La nuova versione del super ammortamento prevede una limitazione: l’agevolazione infatti non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro effettuati nel periodo agevolato (ovvero quelli effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 o nel termine “lungo” del 30 giugno 2020 in presenza delle condizioni richieste).

    Come previsto dalla precedente versione, sono esclusi dall’agevolazione le autovetture,  i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico, mentre rimangono agevolabili autobus e autocarri.

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