• FINE DEGLI STUDI DI SETTORE, ENTRANO IN VIGORE GLI INDICI DI AFFIDABILITÀ DEI CONTRIBUENTI

    02 Febbraio / Dichiarazioni fiscali, news, Senza categoria

    In data 30.01.2019  l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni, per la comunicazione dei dati necessari all’applicazione dei 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), relativi al periodo d’imposta 2018 che costituiranno parte integrante del modello REDDITI 2019. E’ stato inoltre definito il programma di revisione degli ISA applicabili a partire dall’annualità 2019 (89 in totale gli indici coinvolti, di cui 31 relativi ad attività economiche del settore del commercio, 25 inerenti a servizi, 18 ad attività professionali e 15 a manifatture).

    Come avveniva per gli studi di settore, anche i modelli ISA risultano composti dalle seguenti parti:
    – frontespizio, nel quale è presente una specifica sezione per le imprese che esercitano due o più attività d’impresa, non gestite dal medesimo indice;
    – quadro A – Personale;
    – quadro B – Unità locali;
    – quadro C – Elementi specifici dell’attività;
    – quadro D – Beni strumentali;
    – quadro E – Dati per la revisione, strumentali alla successiva fase di aggiornamento dell’indice;
    – quadri F e/o G – Dati contabili;
    – rigo destinato all’asseverazione dei dati contabili ed extracontabili.

    Risultano semplificati i dati extra-contabili, mentre i dati contabili sono rimasti pressoché gli stessi, con la previsione, per le imprese, di appositi righi in cui indicare i componenti emergenti dal passaggio dal regime di cassa a quello di competenza, e viceversa.

    Il provvedimento di approvazione dei modelli individua i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2019, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, ossia quelli indicati nei decreti di approvazione degli ISA per il 2018, cui se ne aggiungono altri già a disposizione dell’Agenzia (indicati nell’Allegato n. 1).

    Lo stesso provvedimento, inoltre, individua nell’Allegato n. 3, ulteriori dati necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici applicabili per il periodo d’imposta 2018 che l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

    Tali dati saranno direttamente utilizzabili da imprese e professionisti mediante il programma applicativo degli indici, oppure potranno essere dagli stessi modificati, laddove non corretti. Si tratta, per esempio, di informazioni sull’ammontare delle rimanenze finali, sul reddito relativo ai periodi d’imposta precedenti, sull’anno di inizio attività risultante dall’Anagrafe tributaria, sulla condizione di pensionato o lavoratore dipendente risultante dalla Certificazione Unica, sul valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall’archivio dei bonifici per ristrutturazione.

    Va sottolineato che gli ISA sono finalizzati ad incrementare il livello di adempimento spontaneo dei singoli contribuenti, a differenza degli studi di settore che hanno prevalentemente finalità accertative. Non più quindi “congruo” “non congruo” ma una definizione più diligente e più livellata del grado di attendibilità fiscale.

    L’Agenzia delle Entrate verificherà infatti  il grado di affidabilità del contribuente mediante una scala di valori attribuendo  un punteggio da 1 a 10 a ciascun contribuente in base al grado di normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale. Il livello di affidabilità e compliance fiscale determinerà l’accesso a benefici premiali. I più virtuosi potranno infatti, ed esempio, essere esonerati dagli accertamenti sintetici, dall’apposizione del visto di conformità sulle compensazioni, potranno avere una corsia preferenziale per quanto riguarda i rimborsi fiscali o, ancora, essere esclusi dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto in tema di perdite sistemiche

    Gli ISA sono stati elaborati tenendo conto di più indicatori, riconducibili a due gruppi:

    • gli indicatori elementari di affidabilità valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento;
    • gli indicatori elementari di anomalia valutano incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo.

    Sarà dalla media del valore di ciascun indicatore che il Fisco potrà esprimere il proprio punteggio nei confronti dell’imprenditore, secondo la scala da 1 a 10.

    L’Agenzia delle Entrate comunicherà preventivamente ai contribuenti l’esito della valutazione ed eventuali incoerenze riscontrate, di modo da consentire al contribuente di mettersi in regola mediante l’adempimento spontaneoprima dell’attivazione di accertamenti fiscali.

    In caso di mancata comunicazione dei dati necessari all’applicazione degli ISA, ovvero di inesatta o incompleta comunicazione, è prevista l’applicazione di una sanzione di importo compreso tra i 250 e i 2.000 euro. La violazione sarà tuttavia preceduta dall’invito a mettersi in regola da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate e il Governo, tutto ciò dovrebbe diventare per il contribuente una motivazione e un incentivo alla correttezza fiscale e all’adempimento spontaneo e dovrebbe portare ad una alla costruzione di un nuovo rapporto tra Fisco e contribuente.

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