• L’AGENZIA CHIARISCE “TARDIVAMENTE” L’AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA

    06 Novembre / Senza categoria

    Con la circ. n. 32 emanata ieri, accompagnata da un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate, sia pure ad oltre un mese dall’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria
    dal 21% al 22%, interviene fornendo alcuni chiarimenti operativi. Dopo
    aver richiamato la precedente circ. n. 45/2011, emanata in occasione del
    precedente aumento al 21%, i cui chiarimenti sono di fatto applicabili anche in occasione del nuovo incremento,
    ed in cui è stato correttamente ricordato che è necessario aver
    riguardo al momento di effettuazione dell’operazione, di cui all’art. 6
    del DPR 633/72, la circ. n. 32 in commento si sofferma su due aspetti
    particolari, che rispetto al passato, hanno subito nel frattempo delle
    modifiche normative.
    La prima questione attiene agli acquisti intracomunitari,
    per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2013, per effetto delle
    modifiche introdotte dalla L. n. 228/2012 (legge di stabilità per l’anno
    2013), il momento di effettuazione, in base al novellato art. 39 del DL
    n. 331/93, non coincide più con l’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, ma si deve aver riguardo al momento della partenza dei beni
    dallo Stato membro di provenienza. Pertanto, in relazione ai beni
    partiti dallo Stato membro di provenienza fino al 30 settembre 2013,
    l’acquirente soggetto passivo IVA
    nazionale deve integrare la fattura del fornitore comunitario con
    l’aliquota del 21%, anche se la registrazione della fattura stessa, in
    quanto pervenuta solo nel mese di ottobre, è avvenuta successivamente al
    30 settembre 2013. Resta fermo, come già chiarito con la precedente
    circ. n. 12/2013, che, se antecedentemente alla partenza dei beni dal
    territorio dello Stato di provenienza sia stata emessa fattura, in tutto
    o in parte, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato, mentre non assume alcun rilievo impositivo l’eventuale pagamento di acconti anticipati rispetto alla consegna.
    Il
    secondo aspetto affrontato dall’Agenzia riguarda l’impatto che
    l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria riverbera nei confronti dei
    soggetti passivi che hanno optato per l’IVA di cassa, di cui all’art. 32-bis
    del DL n. 83/2012. Come correttamente chiarito nella circ. n. 32,
    l’opzione in questione non modifica il momento di effettuazione
    dell’operazione, che rimane ancorato alle ordinarie regole di cui
    all’art. 6 del DPR 633/72, poiché differisce l’esigibilità del tributo
    (ed il correlato diritto alla detrazione) all’atto del pagamento del
    corrispettivo. Da ciò deriva, ad esempio, che per consegne di beni
    avvenute in data 30 settembre 2013, il cui pagamento è avvenuto in data
    10 ottobre 2013, l’aliquota applicata è quella del 21%, anche se
    l’esigibilità di tale imposta si è realizzata solamente all’atto del
    pagamento del corrispettivo.
    Un particolare chiarimento riguarda i servizi di somministrazione
    di acqua, luce, gas, ecc., nell’ipotesi in cui si provveda
    all’emissione di note di accredito a conguaglio dei consumi effettivi
    rispetto a quelli previsti e fatturati in origine. Stante la difficoltà
    di collegare tale conguaglio
    alle precedenti fatturazioni, che possono riguardare periodi a cavallo
    tra vecchia e nuova aliquota IVA, l’Agenzia delle Entrate, rispetto a
    quanto indicato nella precedente circ. n. 45/2011, nel documento in
    commento ritiene possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria indicata
    nell’ultima fattura emessa per
    il periodo cui il conguaglio si riferisce, e nei limiti dell’imposta
    addebitata nella predetta fattura (per l’eventuale eccedenza a credito,
    si deve aver riguardo alle fatture immediatamente antecedenti fino al
    completo recupero degli importi in questione). Resta fermo, precisa
    l’Agenzia, che l’aliquota IVA applicata nella nota di variazione
    deve essere quella indicata nella fattura originaria, laddove la nota
    stessa sia riferita a conguagli tariffari dovuti alla rideterminazione
    dei prezzi.

    Correzioni senza sanzioni se effettuate entro i termini previsti

    Infine, la circ. n. 32 ribadisce quanto già indicato con il comunicato stampa del 30 settembre 2013, ossia la possibilità di correggere eventuali errori
    commessi, senza applicazione delle sanzioni, purché la regolarizzazione
    avvenga entro il 27 dicembre 2013 (per le operazioni effettuate nei
    mesi di ottobre e novembre), ovvero entro il 16 marzo 2014 (per le
    operazioni di dicembre o del quarto trimestre).
    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_440176.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_440176.aspx&utm_campaign=articolo

  • Lascia un commento