• DEDUZIONE ANALITICA IRAP CUMULABILE CON QUELLA FORFETTARIA

    19 Dicembre / Senza categoria

    Le istruzioni al modello dell’istanza di rimborso
    della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per
    effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il
    personale dipendente e assimilato contengono alcuni chiarimenti utili anche per la corretta quantificazione del beneficio “a regime”.
    In particolare, le istruzioni analizzano il caso in cui il contribuente, che presenta la domanda di rimborso, abbia già usufruito della deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP versata (di cui all’art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009):
    – sia “a regime”, vale a dire in sede di UNICO (a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008);
    – sia attraverso l’invio all’Agenzia delle Entrate di apposita istanza di rimborso, relativamente ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008.
    In proposito, viene precisato che, ai fini del rimborso, la quota di IRAP deducibile ai sensi dell’art. 2, commi da 1 a 1-ter del DL 201/2011, deve essere determinata al netto del 10% dell’IRAP già dedotta con riferimento al medesimo periodo d’imposta, nel caso in cui la deduzione forfetaria sia stata giustificata, esclusivamente, dalla partecipazione al valore della produzione netta di spese per il personale dipendente e assimilato non ammesse in deduzione.
    In altre parole, nella determinazione dell’ammontare da chiedere a rimborso, le istruzioni sanciscono la cumulabilità delle due deduzioni (forfetaria e analitica) nelle ipotesi in cui:
    – la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di soli interessi passivi;

    la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di
    interessi passivi e costi per il personale dipendente e assimilato.
    Unicamente
    nel caso in cui la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del
    sostenimento di soli costi per il personale dipendente e assimilato, nel
    calcolo dell’IRPEF/IRES rimborsabile le due deduzioni non possono
    essere cumulate, con il risultato che la quota di IRAP deducibile ai
    sensi dell’art. 2 del DL 201/2011 deve essere determinata al netto dell’IRAP già dedotta con riferimento al medesimo periodo d’imposta.
    Atteso
    che, a regime (vale a dire, a partire da UNICO 2013), le modalità di
    calcolo dell’ammontare deducibile non mutano, quanto sopra riportato
    consente di affermare che, per il periodo d’imposta 2012 e i successivi, la deduzione forfetaria del 10% e quella analitica sono tra loro cumulabili.
    Infatti, in seguito alle modifiche apportate dal citato art. 2, commi da 1 a 1-ter
    del DL 201/2011, la quota deducibile pari al 10% dell’IRAP versata non è
    più forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile
    delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle
    deduzioni di legge, ma solo più all’imposta dovuta sulla quota
    imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli
    interessi attivi e proventi assimilati.
    Privilegiata l’interpretazione letterale della norma
    In pratica, ipotizzando che il plafond per il calcolo della quota di IRAP deducibile (vale a dire, l’imposta versata nel 2012, assumendo gli acconti 2012 nel limite dell’imposta che sarà dovuta a saldo a giugno 2013) ammonti a 31.750 euro e che l’importo deducibile a fronte della quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato sia pari a 21.603,35 euro, l’ulteriore 10%
    deducibile andrebbe computato su 31.750 euro e non su 10.146,65 euro
    (vale a dire, sulla differenza tra quanto versato a titolo di IRAP nel
    2012 – 31.750 euro – e quanto dedotto a titolo di IRAP relativa alla
    quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato –
    21.603,35 euro). Il beneficio complessivamente spettante risulterebbe
    quindi pari a 24.778,35 euro (21.603,35 + 31.750 × 0,10) e non a 22.618,02 euro (21.603,35 + 10.146,65 × 0,10).
    Viene quindi privilegiato il dato letterale della disposizione (con evidenti vantaggi
    per il contribuente), laddove – sotto il profilo sistematico – poteva
    apparire preferibile la tesi opposta (si veda anche la circ. Assonime 28
    maggio 2012 n. 14, § 2.4).
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